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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5

NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988

Art. 3
Competenze delle Province
1. Le Province concorrono all'attuazione di quanto previsto nella presente legge provvedendo a:
a) coordinare l'azione dei Comuni per l'istituzione associata di servizi per la vigilanza e il controllo della popolazione canina, nonchè per la cattura dei cani randagi e vaganti;
b) coordinare l'azione dei Comuni nella realizzazione delle strutture per il ricovero dei cani;
c) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture di cui ai punti a) e b);
d) attuare interventi per il controllo dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre, mediante personale specificatamente specializzato;
e) predisporre programmi d'informazione e educazione volti a favorire corretti rapporti uomo - animale ed il rispetto degli animali;
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, presso ogni Provincia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un Comitato provinciale presieduto dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato e formato da: un veterinario designato da ciascuna delle UUSSLL della provincia, un rappresentante designato da ciascuna Assemblea delle associazioni dei Comuni di cui alla LR 29 agosto 1979, n. 28 e successive modificazioni, un rappresentante designato da ciascuna Comunità montana e un rappresentante per ciascuna associazione e organizzazione provinciali aventi finalità zoofile, che ne facciano richiesta. Tale Comitato può essere integrato da tecnici designati dalla Provincia.

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