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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5

NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988

Art. 4
Competenze delle UUSSLL.
1. Le Unità sanitarie locali, mediante i propri Servizi veterinari, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:
a) collaborano con i Comuni all'attuazione dell'anagrafe canina;
b) vigilano sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione canina;
c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani, al fine di verificarne l'idoneità igienico - sanitaria;
d) controllano lo stato di salute dei cani catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero;
e) attuano gli opportuni accertamenti e indagini epidemiologiche al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dai cani;
f) collaborano con i Comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
g) collaborano con le Province nell'attuazione degli interventi per il controllo in ambiente silvestre dei cani inselvatichiti e di quelli randagi;
h) partecipano all'attuazione dei programmi di informazione e educazione volti a favorire corretti rapporti uomo - animale ed il rispetto degli animali.

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