LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5
NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988
Art. 5
Anagrafe canina
1. In ogni Comune è istituita, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'anagrafe dei cani. I Comuni provvedono ad istituire apposita registrazione degli estremi del codice di identificazione dei cani, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario.