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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5

NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988

Art. 6
Iscrizioni
1. I proprietari di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
2. I proprietari di cani sono tenuti allo stesso adempimento entro tre mesi dalla nascita dell'animale o comunque entro trenta giorni da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.

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