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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5

NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988

Art. 7
Norme per la identificazione
1. I Comuni, all'atto dell'iscrizione di un cane all' anagrafe canina, assegnano all'animale un codice alfanumerico di riconoscimento che contraddistingua in modo specifico e senza duplicazione ciascun cane, dandone comunicazione al proprietario.
2. I cani sono identificati con il codice di riconoscimento mediante tatuaggio indelebile impresso sulla faccia interna della coscia destra.
3. Le operazioni di tatuaggio sono eseguite dai Servizi veterinari delle UUSSLL o da veterinari liberi professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno all'animale. I caratteri devono risultare chiari e leggibili.
4. Le caratteristiche del codice di riconoscimento, le procedure e i tempi per l'identificazione degli animali mediante tatuaggio, sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Tale provvedimento dovrà prevedere anche l'onere da porsi a carico del proprietario per l'identificazione dei cani.

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