LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5
NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988
Art. 9
Casi di smarrimento o sottrazione
1. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro 3 giorni, al Comune competente. Il Comune trasmette la segnalazione ai Servizi per il controllo della popolazione canina.