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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5

NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988

Art. 10
Casi di cessione, morte e cambiamenti di residenza
1. I proprietari di cani sono tenuti a segnalare ai Comuni interessati, entro 15 giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonchè eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza del proprietario, non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è identificato.

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