Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 23/12/2010 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/02/1988
LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5
NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988
Art. 17
Requisiti delle strutture
1. Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani di cui al precedente art. 15 devono essere costituite dai seguenti reparti:
a) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria;
b) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;
c) un reparto per il ricovero permanente o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea. Si può prescindere da tale reparto purchè i cani destinati al ricovero permanente siano trasferiti, dopo il periodo di custodia temporanea, ad altra idonea struttura di ricovero, pubblica o privata, all'uopo formalmente convenzionata.