Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 09/12/2002 | ||
2. | 09/03/1995 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/02/1988
LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5
NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 29 febbraio 1988
Art. 8
Deroghe
1. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina:
a) i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza;
b) i cani allevati o detenuti a scopo di commercio in impianti e strutture specificatamente autorizzati.
2. Gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari.
3. Sono esentati dall'identificazione mediante tatuaggio i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici di razza.