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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1988, n. 7

CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER IL MANTENIMENTO DELLE ISOLE AMMINISTRATIVE DI SAN PELLEGRINO IN ALPE, PIEVE CORENA E VALLE INFERIORE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 23 dell' 11 marzo 1988

Art. 2
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, a partire dall' esercizio 1988, con l'istituzione di apposito capitolo, nella parte spesa del bilancio regionale, che è dotato dei finanziamenti necessari mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno di volta in colta disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, adottata in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale del bilancio, ai sensi dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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