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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Art. 2
Definizione di parchi regionali, di riserve naturali e di aree di riequilibrio ecologico
1. I parchi regionali sono costituiti da sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico - culturali e paesaggistici di particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzati in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di conservazione, ripristino e miglioramento dell'ambiente naturale e delle sue risorse nonchè allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili.
2. Le riserve naturali sono territori di limitata estensione che, per la salvaguardia dei valori naturalistici, scientifici, culturali e storici, sono organizzati in modo da conservare l'ambiente nella sua integrità.
3. Sono aree di riequilibrio ecologico le aree naturali od in corso di naturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro, la ricostituzione.

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