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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Art. 31
Vigilanza
1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalle disposizioni della presente legge, dai piani territoriali dei parchi regionali e dai relativi strumenti di attuazione nonchè dai provvedimenti istitutivi delle riserve naturali è esercitata dai rispettivi enti di gestione che la svolgono anche avvalendosi, mediante apposita convenzione, dei soggetti indicati dall'art. 14 della LR 24 gennaio 1977, n. 2, nonchè del personale del Corpo forestale dello Stato.

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