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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Art. 36
Priorità sul riparto dei finanziamenti regionali
1. Alle Province, al Circondario di Rimini, alle Assemblee dei Comuni di Imola e Cesena, ai Comuni ed alle Comunità montane territorialmente interessati da parchi regionali e riserve naturali istituiti, è riservata priorità sul riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da leggi di settore per l'attuazione, entro l'ambito territoriale degli stessi parchi e riserve, di progetti riguardanti in particolare:
a) opere di conservazione, restauro ambientale e/ o forestale e difesa del suolo;
b) recupero e restauro di centri abitati e/ o edifici di particolare pregio storico, monumentale, artistico e ambientale;
c) recupero dei nuclei abitati rurali;
d) attività culturali di interesse del parco;
e) attività agrituristiche.
2. La medesima priorità è riservata ai soggetti pubblici e privati che realizzano, entro l'ambito territoriale dei parchi, progetti di qualificazione e sviluppo di attività culturali, produttive o di servizio in campo agricolo, zootecnico, forestale, turistico ed artigianale, compatibili con le finalità dei parchi stessi.

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