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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Art. 38
Approvazione del piano territoriale del parco in pendenza dell'approvazione del piano territoriale regionale
1. Fino all'entrata in vigore del piano territoriale regionale o suo stralcio di cui all'art. 4, il piano territoriale del parco:
a) è elaborato, adottato, depositato e trasmesso alla Regione secondo quanto disposto dall'art. 9;
b) è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale nella composizione integrata prevista all'ottavo comma dell'art. 9.
2. Il piano territoriale del parco entra in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del relativo provvedimento di approvazione. Dell'avvenuta approvazione viene data notizia mediante idonee forme di pubblicità.

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