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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Capo II
Strumenti di pianificazione
Art. 6
Piano territoriale del parco
1. Il piano territoriale del parco costituisce il progetto generale e definisce il quadro dell'assetto del territorio ricompreso nel suo perimetro, indicando gli obiettivi generali e di settore, le priorità e precisando, mediante azzonamenti, norme, vincoli, incentivazioni e indirizzi, le destinazioni da osservare sul territorio in relazione ai diversi usi.
2. Il piano territoriale del parco costituisce stralcio, per la parte di territorio cui inerisce, del piano territoriale di coordinamento infraregionale di cui agli artt. 23 e seguenti della LR 27 febbraio 1984, n. 6.
3. Per i parchi regionali individuati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 4, l'atto di approvazione del piano territoriale del parco determina contestualmente la formale istituzione del parco regionale medesimo.
4. Il piano territoriale del parco, per i territori cui inerisce, ha l'efficacia di piano paesistico regionale previsto al primo comma dell'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n 431 Sito esterno.
Art. 7
Contenuto del piano territoriale del parco
1. Il piano territoriale del parco precisa l'articolazione di zone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, individuando di norma, tra le altre, le seguenti zone:
a) zona " A": di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. E' consentita l'osservazione a scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'ente di gestione del parco;
b) zona " B": di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sono consentite le attività agricole, silvo - culturali, zootecniche non intensive, agrituristiche ed escursionistiche nonchè le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;
c) zona " C": di protezione ambientale, nella quale sono consentite attività agricole, forestali, zootecniche non intensive ed altre attività compatibili nel rispetto delle finalità generali e della normativa del parco. Sono consentite le costruzioni e le trasformazioni edilizie compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del parco e delle attività consentite;
d) zona di " pre - parco": la quale non è ricompresa nel parco. In tale zona il piano del parco territoriale disciplina le attività economiche, sociali, ricreative, sportive e culturali in modo tale che non siano in contrasto con i fini fondamentali del parco.
2. Nelle zone " A", " B" e " C", di cui al primo comma, è vietato l'esercizio venatorio a norma dell'art. 20 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno. Nel territorio del parco sono possibili, previo parere favorevole dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'art. 12 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, interventi di controllo sulle specie faunistiche, qualora siano resi necessari da alterazioni dell'equilibrio naturale, autorizzati ed attuati dall'ente di gestione in collaborazione con l'Amministrazione provinciale o il Circondario di Rimini territorialmente competente. Nelle zone di " pre - parco" l'esercizio venatorio è ammesso in regime di caccia controllata secondo una speciale regolamentazione stabilita dall'ente di gestione in collaborazione con la Provincia o il Circondario di Rimini territorialmente competente, sentito il Comitato tecnico - scientifico del parco, fermo restando il divieto di estensione delle aree in cui è consentito, a qualsiasi titolo, l'esercizio venatorio.
3. In tutte le zone del parco e del pre - parco di cui al primo comma è vietato l'impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi.
4. Nelle zone " A", " B" e " C" di cui al primo comma è vietato l'esercizio di nuove attività estrattive, anche se previste da piani delle attività estrattive vigenti. Nella zona di " pre - parco" il piano territoriale del parco può prevedere attività estrattive, da attuare tramite piani delle attività estrattive comunali, esclusivamente se la gestione e la sistemazione finale delle aree interessate è compatibile con le finalità del parco ed in particolare contribuisce al ripristino ambientale di aree degradate.
5. All'interno dell'area del parco possono essere ricomprese anche riserve naturali dello Stato e riserve naturali di cui al successivo art. 21. Alle predette riserve si applica in ogni caso la disciplina prevista dal relativo atto istitutivo, ferme restando la struttura giuridica e l'autonomia gestionale delle riserve statali.
6. Il piano territoriale del parco inoltre:
a) determina il perimetro definitivo, sulla base del perimetro indicato nelle tavole dell'Allegato n. 2 o nel piano territoriale regionale o suo stralcio, di cui all'art. 4;
b) individua le aree da destinare ad uso pubblico e le infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di cui all'art. 23 della LR 27 febbraio 1984, n. 6, definendone le modalità di realizzazione;
c) determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione da operarsi nel territorio del parco e detta disposizione per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali;
d) individua le eventuali aree da sottoporre a piani particolareggiati da realizzarsi da parte delle Amministrazioni comunali interessate, ai sensi della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche, specificandone obiettivi e prestazioni;
e) individua le eventuali aree da sottoporre a progetti d' intervento particolareggiati ai sensi dell'art. 18, specificandone gli obiettivi;
f) determina i modi di utilizzazione sociale del parco per scopi scientifici, culturali e ricreativi, ivi compresa la speciale regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio della pesca nelle acque interne;
g) individua e regolamenta le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio - economico del territorio interessato, ed in particolare, per quanto attiene le attività agricole, tiene conto degli obiettivi del piano zonale agricolo, in quanto compatibili con le finalità istitutive del parco;
h) stabilisce le direttive ed i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica sottordinati concernenti le aree del parco;
i) individua gli immobili e i beni da acquisire in proprietà pubblica.
7. Le previsioni e determinazioni assunte nel piano territoriale del parco riconoscono le particolari utilizzazioni e destinazioni d' uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia, nel rispetto dei fini fondamentali del parco.
Art. 8
Elementi costitutivi del piano territoriale del parco
1. Il piano territoriale del parco è costituito da:
a) una serie di analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche, alle attività e a quant' altro ritenuto necessario per la più completa conoscenza dell'area;
b) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del parco, del contenuto delle scelte compiute;
c) una o più rappresentazioni grafiche, atte a definire sul territorio le scelte di cui all'art. 7;
d) le norme di attuazione concernenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni nonchè la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili, di cui all'art. 7;
e) il programma finanziario di massima e l'individuazione degli interventi ritenuti prioritari.
2. Ove sia prevista l'attuazione del piano mediante successivi progetti, la scala delle rappresentazioni grafiche di cui alla lettera c) del precedente comma sarà non inferiore al rapporto 1: 5.000.
Art. 9
Elaborazione, adozione ed approvazione del piano territoriale del parco
1. La Provincia, il Comitato circondariale di Rimini o l'assemblea dei Comuni per la programmazione corrispondente all'ambito territoriale n. 23 o n. 39 di cui alla LR 29 agosto 1979, n. 28, nel seguito denominate rispettivamente Assemblea dei Comuni di Imola o di Cesena, territorialmente competente, è delegata a adottare il piano territoriale del parco, elaborato in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane territorialmente interessate, nonchè con l'ente di gestione del parco ove costituito.
2. Tale adozione è effettuata entro i seguenti termini:
a) un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per i parchi istituiti a norma dell'art. 3;
b) due anni dall'adozione del piano territoriale regionale o di suo stralcio, per i parchi individuati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 4.
3. Qualora il parco superi l'ambito territoriale di uno degli enti ed organismi competenti a adottare il piano territoriale del parco, la Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, determina l'ente competente ad elaborare il piano territoriale del parco. Tale determinazione è assunta entro trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge per i parchi dalla stessa istituiti, ovvero dall'adozione del piano territoriale regionale o di suo stralcio per i parchi individuati dal medesimo.
4. Negli stessi casi previsti dal comma precedente, il piano territoriale del parco è adottato d' intesa tra gli enti od organismi territorialmente competenti entro gli stessi termini di cui alle lettere a) e b) del secondo comma.
5. L'ente competente all'adozione dispone il deposito del piano territoriale del parco presso la propria segreteria e presso la segreteria dei Comuni interessati per sessanta giorni consecutivi, specificandone la data di inizio e di termine. Del deposito viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione nonchè mediante idonee forme di pubblicità.
6. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del piano territoriale del parco e può presentare all'ente competente osservazioni e proposte scritte.
7. Il piano territoriale del parco, unitamente alle osservazioni e proposte presentate ed alle controdeduzioni dell'ente competente, viene trasmesso alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla scadenza del deposito.
8. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento effettua la verifica di conformità del piano territoriale del parco al piano territoriale regionale, o suoi stralci, sentito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33, integrato in questa sede da cinque rappresentanti della prima sezione del Comitato consultivo regionale di cui all'art. 29 della LR 24 marzo 1975, n. 18, nominati con decreto del Presidente della Regione.
9. La Provincia o il Circondario di Rimini o le Assemblee di Comuni di Imola o di Cesena territorialmente competenti, acquisita la verifica di conformità della Giunta regionale, sono delegati ad approvare, sentiti gli Enti locali territoriali interessati, il piano territoriale del parco decidendo sulle osservazioni e proposte presentate e recependo le prescrizioni, anche di merito, formulate dalla Giunta regionale.
10. Qualora il parco superi l'ambito territoriale di un solo ente od organismo delegato, il piano territoriale del parco è approvato di intesa tra gli enti od organismi territorialmente competenti.
11. Il piano territoriale del parco entra in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo provvedimento di approvazione. Dell'avvenuta approvazione viene data notizia mediante idonee forme di pubblicità.
Art. 10
Poteri sostitutivi
1. In caso di inerzia da parte degli enti ed organismi competenti o se non si realizzano le intese di cui all'art. 9, il Presidente della Regione assegna un termine per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine, il piano territoriale del parco è elaborato e adottato dalla Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale nell'osservanza delle disposizioni dell'art. 9 o dell'art. 38 in quanto applicabili.
Art. 11
Misure di salvaguardia
1. Dalla data di adozione del piano territoriale del parco e fino alla sua approvazione, i Sindaci di Comuni interessati applicano le misure di salvaguardia previste dall'art 55 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 12
Efficacia del piano territoriale del parco
1. Le previsioni del piano territoriale del parco che comportano vincoli di carattere generale e particolare, individuati con rappresentazione grafica adeguata, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.
2. Sono comunque escluse dai vincoli di cui al primo comma le aree comprese nei territori urbanizzati delimitati ai sensi dell'art. 13 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. Sono altresì fatte salve le concessioni edilizie e le lottizzazioni già esistenti, nonchè quelle da rilasciarsi in base a convenzioni già stipulate all'atto della adozione del piano. Alle stesse non si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 5.
3. I Comuni territorialmente interessati al parco adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del piano territoriale del parco entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo atto di approvazione.
4. L'approvazione del piano territoriale del parco equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.

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