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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Capo III
Organi di gestione
Art. 13
Ente di gestione del parco regionale
1. Gli enti di gestione dei parchi regionali sono di norma Consorzi costituiti fra le Province, il Circondario di Rimini, le Assemblee di Comuni di Imola e di Cesena, le Comunità montane ed i Comuni territorialmente interessati dal parco, ai sensi degli artt. 156 e seguenti del TU Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.
2. Le Province, il Comitato circondariale di Rimini, le Assemblee di Comuni di Imola e di Cesena promuovono la formazione del Consorzio e l'elaborazione del relativo statuto.
3. Il Presidente della Regione dispone con proprio decreto la costituzione dell'ente di gestione del parco e l'approvazione del relativo statuto, sulla base delle proposte formulate dagli enti ed organismi di cui al secondo comma. Per i parchi istituiti ai sensi dell'art. 3 tali proposte sono presentate alla Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per i parchi individuati ai sensi dell'art. 4, tali proposte sono presentate alla Regione entro dodici mesi dall'adozione del piano territoriale regionale o suo stralcio di cui all'art. 4.
4. In caso di mancata intesa tra gli enti od organismi interessati od in caso di loro inerzia, la Regione, trascorsi inutilmente i termini assegnati per gli adempimenti previsti, provvede ad istituire l'ente di gestione del parco in via sostitutiva. La Regione esercita altresì i poteri sostitutivi in caso di mancato funzionamento dell'ente di gestione ai sensi degli artt. 156 e seguenti del TULCP 3 marzo 1934, n. 383.
5. L'ente di gestione svolge le proprie attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle scelte del parco. A tale scopo provvede ad istituire una Consulta composta da rappresentanti di associazioni, categorie economiche, sindacati ed altri enti interessati alle attività del parco, maggiormente rappresentativi della zona. La Consulta esprime parere obbligatorio in relazione alla elaborazione degli strumenti di attuazione del parco di cui al Capo IV.
Art. 14
Compiti dell'ente di gestione
1. L'ente di gestione provvede alla struttura organizzativa e tecnica idonea al buon funzionamento del parco.
2. L'ente di gestione svolge i compiti ad esso assegnati dalla presente legge, in particolare:
a) definisce la composizione, nomina e disciplina il funzionamento del Comitato tecnico - scientifico del parco di cui all'art. 15;
b) nomina la Consulta di cui all'art. 13 definendone la composizione e garantendo la rappresentanza delle realtà locali;
c) adotta il programma di sviluppo del parco di cui all'art. 16;
d) è delegato ad adottare ed approvare i progetti d' intervento particolareggiati di cui all'art. 18;
e) è delegato ad adottare ed approvare i programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 19;
f) elabora il regolamento del parco di cui all'art. 20;
g) autorizza gli interventi di controllo delle specie faunistiche ai sensi del secondo comma dell'art. 7;
h) vigila sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni vigenti all'interno dei parchi ai sensi dell'art. 31 e provvede all'irrogazione delle relative sanzioni secondo le modalità di cui all'art. 32;
i) promuove, avvalendosi del Comitato tecnico - scientifico, lo studio e la conoscenza dell'ambiente finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse presenti nel territorio del parco.
3. L'ente di gestione vigila altresì sull'osservanza della disciplina posta alle zone di pre - parco.
4. Per la gestione dei territori di proprietà del demanio forestale regionale, l'ente di gestione attiva le proprie iniziative in accordo con l'Azienda regionale delle foreste.
Art. 15
Comitato tecnico - scientifico del parco
1. Il Comitato tecnico - scientifico del parco è un organismo con funzioni propositive e consultive ed è formato da esperti in scienze naturali, forestali, biologiche, ecologiche, geologiche, idrauliche, agrarie, economiche, in pianificazione territoriale ed urbanistica ed in altre discipline attinenti le specifiche esigenze dei singoli parchi.
2. Il Comitato tecnico - scientifico è nominato, in una composizione variabile da cinque a undici membri, dall'ente di gestione del parco.
3. I membri del Comitato tecnico - scientifico non possono far parte dell'ente di gestione del parco nè di altri organi di sua emanazione.
4. I pareri del Comitato tecnico - scientifico sono obbligatori nei casi indicati alle lettere c), d), e), f), g) dell'art 14.

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