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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Capo IV
Attuazione dei parchi regionali
Art. 16
Programma di sviluppo del parco
1. Nel rispetto delle finalità della presente legge e delle scelte del piano territoriale del parco, l'ente di gestione promuove iniziative coordinate con quelle della Regione e degli enti locali territoriali interessati atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine l'ente di gestione predispone un programma pluriennale di sviluppo delle attività compatibili.
2. Il programma di sviluppo del parco determina per le aree interessate da attività agricole, in quanto zone riconosciute sensibili dal punto di vista dell'ambiente e del paesaggio, un premio annuo per ettaro ai sensi dei Regolamenti CEE n. 797/ 85 e n. 1760/ 87 e successive modifiche ed integrazioni, quando siano attuati assetti colturali o seguite pratiche di produzione agricola compatibili con le finalità del piano territoriale del parco. I piani di miglioramento aziendale che hanno per obiettivo principale la tutela ed il miglioramento ambientale usufruiscono in via prioritaria degli aiuti stabiliti dai citati Regolamenti CEE.
3. Il programma pluriennale di sviluppo è adottato dall'ente di gestione ed approvato dalla Giunta regionale, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territoriali interessati.
4. L'ente di gestione può esercitare, direttamente o mediante convenzioni, ovvero dare in concessione attività economico - produttive, servizi e attività socio - culturali che siano connessi al funzionamento del parco, con priorità alle imprese locali, qualora il parco sia compreso in zona di montagna, per i fini previsti dalla lettera f) del secondo comma dell'art. 1.
5. L'ente di gestione inoltre agevola e promuove attività ed iniziative in particolare locali, anche in forma cooperativa, atte a fornire lo sviluppo delle attività compatibili con le finalità del parco, tramite propri contributi ad enti, associazioni e privati.
6. L'ente di gestione, per i fini previsti dalla lettera f) del secondo comma dell'art. 1, promuove inoltre corsi di formazione e qualificazione professionale, rivolti in particolare ai cittadini residenti in comuni interessati dal parco, inerenti l'educazione ambientale, lo sviluppo delle attività compatibili, la manutenzione, la vigilanza e l'amministrazione del parco, anche al fine di qualificare la struttura organizzativa e tecnica del parco.
7. Concorrono al finanziamento del programma pluriennale di sviluppo la Regione, ai sensi dell'art. 36, gli Enti locali territoriali e gli altri organismi interessati. Possono essere adottati a tale scopo appositi accordi di programma.
Art. 17
Strumenti di attuazione del piano territoriale del parco
1. Sono strumenti di attuazione del piano territoriale del parco:
a) i progetti d' intervento particolareggiati di cui all'art. 18;
b) il programma pluriennale di cui all'art. 19;
c) il regolamento di cui all'art. 20.
Art. 18
Progetti d' intervento particolareggiati
1. I progetti d' intervento particolareggiati nelle aree di particolare complessità, individuate ai sensi della lettera e) del sesto comma dell'art. 7, attuano le previsioni del piano territoriale del parco e progettano gli interventi necessari.
2. L'ente di gestione è delegato a adottare il progetto d' intervento particolareggiato, sentiti i Comuni, le Comunità montane, le Province, il Circondario di Rimini e le Assemblee di Comuni di Imola e Cesena territorialmente interessati, che possono presentare pareri e proposte entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. L'ente di gestione dispone il deposito del progetto d' intervento particolareggiato per sessanta giorni consecutivi, specificandone data di inizio e di termine, presso la sede dell'ente stesso e presso la segreteria dei Comuni territorialmente interessati. Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la sede dell'ente di gestione e nell'albo pretorio dei Comuni interessati nonchè mediante idonee forme di pubblicità.
4. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto d' intervento particolareggiato e può presentare all'ente di gestione osservazioni e proposte scritte. I proprietari di beni immobili interessati dal piano possono presentare opposizioni.
5. L'ente di gestione decide su osservazioni, proposte ed opposizioni presentate ed approva il progetto d' intervento particolareggiato entro e non oltre centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.
6. L'atto di approvazione del progetto d' intervento particolareggiato è pubblicato presso la sede dell'ente di gestione, presso gli albi pretori dei Comuni interessati, nonchè sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. In caso di inerzia il Presidente della Giunta regionale assegna un termine. Decorso inutilmente tale termine il progetto d' intervento particolareggiato è elaborato e adottato dalla Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale nell'osservanza delle disposizioni del presente articolo in quanto applicabili.
Art. 19
Programma pluriennale
1. Le previsioni del piano territoriale del parco sono realizzate sulla base di programmi pluriennali predisposti ed approvati dall'ente di gestione, costituiti da progetti di intervento ed aventi validità da tre a cinque anni.
2. I programmi pluriennali specificano gli obiettivi da conseguire, definiscono le priorità, i tempi, le risorse necessarie e le fonti di finanziamento.
Art. 20
Regolamento del parco
1. Il regolamento del parco è elaborato dall'ente di gestione ed è approvato dagli enti competenti ad approvare il piano territoriale del parco ai sensi degli artt. 9 e 38.
2. Il regolamento del parco disciplina le attività consentite in conformità alle previsioni e prescrizioni del piano territoriale del parco e determina i criteri ed i parametri per gli indennizzi previsti dall'art. 30.
3. Esso può altresì definire, nel quadro delle prescrizioni del piano territoriale del parco, i criteri di favore per l'accesso e la fruizione delle risorse naturali, con particolare riferimento ai prodotti del sottobosco, dei cittadini residenti in comuni ricompresi nel parco o proprietari di terreni situati all'interno del suo perimetro.
4. In sede di prima attuazione gli enti competenti ad elaborare ed approvare il piano territoriale del parco elaborano ed approvano contemporaneamente il regolamento del parco.

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