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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Titolo II
PARCHI REGIONALI
Capo I
Istituzione di parchi
Art. 3
Parchi regionali istituiti
1. In attuazione delle finalità di cui al Titolo I sono istituiti con la presente legge i parchi regionali indicati nell'Allegato n. 1.
2. Nell'Allegato n. 2, costituito da otto tavole in scala 1: 25.000, sono individuate per ciascun parco la perimetrazione provvisoria, comprensiva della zona di preparco, e le norme di salvaguardia articolate per zone omogenee da applicare fra quelle definite dall'art. 5. Tali norme hanno validità fino alla adozione del piano territoriale dei parchi e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Piano territoriale regionale
1. Il piano territoriale regionale, di cui agli artt. 23 e seguenti della LR 27 febbraio 1984, n. 6, o suo stralcio ed in particolare il piano paesistico regionale adottato in adempimento a quanto previsto dall'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431 Sito esterno:
a) precisa ulteriormente le scelte e gli indirizzi programmatici al fine di perseguire le finalità di cui al Titolo I;
b) individua altre aree da destinarsi a parchi regionali ed a riserve naturali, mediante adeguata rappresentazione cartografica.
2. In ordine alle aree di cui alla lettera b) del primo comma il piano territoriale regionale, o suo stralcio, definisce in particolare:
a) l'organizzazione delle aree individuate in sistemi territoriali di cui delimita il perimetro specificandone gli obiettivi di tutela e di valorizzazione;
b) gli indirizzi riguardanti la promozione delle attività economiche ritenute compatibili;
c) le norme di salvaguardia valide fino all'adozione del piano territoriale del parco, specifiche ed articolate in zone omogenee per ogni parco regionale e ogni riserva naturale.
3. L'individuazione delle aree da destinarsi a parchi regionali ed a riserve naturali tiene conto, tra l'altro, delle indicazioni contenute nei programmi regionali vigenti, delle proposte formulate dagli Enti locali territoriali, dall'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, dall'Azienda regionale delle foreste, dal Corpo forestale dello Stato, dalle Università, dalle istituzioni culturali e scientifiche, da associazioni, dal Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33.
Art. 5
Norme di salvaguardia
1. Ai parchi istituiti a norma dell'art. 3 sono applicate le seguenti norme di salvaguardia articolate in zone omogenee per ogni parco secondo le indicazioni delle tavole dell'Allegato n. 2:
a) divieto di introdurre specie vegetali e specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi, salvo i casi in cui siano attuati, d' intesa fra azienda agricola ed ente competente ad adottare il piano territoriale del parco, metodi di coltivazione biologica e di lotta biologica;
b) divieto di nuove attività edilizie ed impiantistiche ad esclusione:
1) degli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica ed al disinquinamento del territorio;
2) delle attività edilizie volte al recupero dell'esistente ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi rispettivamente degli artt. 36, 42 e 43 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
3) degli eventuali interventi di adeguamento igienico - sanitario a norma della legislazione vigente;
4) degli interventi edilizi a fini abitativi e produttivi esclusivamente in funzione del recupero dell'edilizia esistente: sono pertanto ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia con ampliamenti limitati ad un massimo volumetrico del 20%, sono ammessi interventi volti all'approntamento di ricoveri stagionali precari per l'esercizio della pastorizia;
c) divieto di esercizio di nuove attività estrattive e di raccolta ed asportazione di fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;
d) divieto di impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;
e) divieto di estensione delle aree in cui è consentito, a qualsiasi titolo, l'esercizio della caccia;
f) mantenimento delle oasi di protezione della fauna e delle zone di ripopolamento e cattura istituite ai sensi della LR 15 maggio 1987, n. 20.
2. Sono comunque escluse dalle norme di salvaguardia di cui al primo comma le aree comprese nei territori urbanizzati individuati ai sensi del punto 3) del secondo comma dell'art. 13 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nelle zone A, B e C definite nell'Allegato n. 2 è vietato l'esercizio venatorio a norma dell'art. 20 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Capo II
Strumenti di pianificazione
Art. 6
Piano territoriale del parco
1. Il piano territoriale del parco costituisce il progetto generale e definisce il quadro dell'assetto del territorio ricompreso nel suo perimetro, indicando gli obiettivi generali e di settore, le priorità e precisando, mediante azzonamenti, norme, vincoli, incentivazioni e indirizzi, le destinazioni da osservare sul territorio in relazione ai diversi usi.
2. Il piano territoriale del parco costituisce stralcio, per la parte di territorio cui inerisce, del piano territoriale di coordinamento infraregionale di cui agli artt. 23 e seguenti della LR 27 febbraio 1984, n. 6.
3. Per i parchi regionali individuati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 4, l'atto di approvazione del piano territoriale del parco determina contestualmente la formale istituzione del parco regionale medesimo.
4. Il piano territoriale del parco, per i territori cui inerisce, ha l'efficacia di piano paesistico regionale previsto al primo comma dell'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n 431 Sito esterno.
Art. 7
Contenuto del piano territoriale del parco
1. Il piano territoriale del parco precisa l'articolazione di zone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, individuando di norma, tra le altre, le seguenti zone:
a) zona " A": di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. E' consentita l'osservazione a scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'ente di gestione del parco;
b) zona " B": di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sono consentite le attività agricole, silvo - culturali, zootecniche non intensive, agrituristiche ed escursionistiche nonchè le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;
c) zona " C": di protezione ambientale, nella quale sono consentite attività agricole, forestali, zootecniche non intensive ed altre attività compatibili nel rispetto delle finalità generali e della normativa del parco. Sono consentite le costruzioni e le trasformazioni edilizie compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del parco e delle attività consentite;
d) zona di " pre - parco": la quale non è ricompresa nel parco. In tale zona il piano del parco territoriale disciplina le attività economiche, sociali, ricreative, sportive e culturali in modo tale che non siano in contrasto con i fini fondamentali del parco.
2. Nelle zone " A", " B" e " C", di cui al primo comma, è vietato l'esercizio venatorio a norma dell'art. 20 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno. Nel territorio del parco sono possibili, previo parere favorevole dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'art. 12 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, interventi di controllo sulle specie faunistiche, qualora siano resi necessari da alterazioni dell'equilibrio naturale, autorizzati ed attuati dall'ente di gestione in collaborazione con l'Amministrazione provinciale o il Circondario di Rimini territorialmente competente. Nelle zone di " pre - parco" l'esercizio venatorio è ammesso in regime di caccia controllata secondo una speciale regolamentazione stabilita dall'ente di gestione in collaborazione con la Provincia o il Circondario di Rimini territorialmente competente, sentito il Comitato tecnico - scientifico del parco, fermo restando il divieto di estensione delle aree in cui è consentito, a qualsiasi titolo, l'esercizio venatorio.
3. In tutte le zone del parco e del pre - parco di cui al primo comma è vietato l'impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi.
4. Nelle zone " A", " B" e " C" di cui al primo comma è vietato l'esercizio di nuove attività estrattive, anche se previste da piani delle attività estrattive vigenti. Nella zona di " pre - parco" il piano territoriale del parco può prevedere attività estrattive, da attuare tramite piani delle attività estrattive comunali, esclusivamente se la gestione e la sistemazione finale delle aree interessate è compatibile con le finalità del parco ed in particolare contribuisce al ripristino ambientale di aree degradate.
5. All'interno dell'area del parco possono essere ricomprese anche riserve naturali dello Stato e riserve naturali di cui al successivo art. 21. Alle predette riserve si applica in ogni caso la disciplina prevista dal relativo atto istitutivo, ferme restando la struttura giuridica e l'autonomia gestionale delle riserve statali.
6. Il piano territoriale del parco inoltre:
a) determina il perimetro definitivo, sulla base del perimetro indicato nelle tavole dell'Allegato n. 2 o nel piano territoriale regionale o suo stralcio, di cui all'art. 4;
b) individua le aree da destinare ad uso pubblico e le infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di cui all'art. 23 della LR 27 febbraio 1984, n. 6, definendone le modalità di realizzazione;
c) determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione da operarsi nel territorio del parco e detta disposizione per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali;
d) individua le eventuali aree da sottoporre a piani particolareggiati da realizzarsi da parte delle Amministrazioni comunali interessate, ai sensi della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche, specificandone obiettivi e prestazioni;
e) individua le eventuali aree da sottoporre a progetti d' intervento particolareggiati ai sensi dell'art. 18, specificandone gli obiettivi;
f) determina i modi di utilizzazione sociale del parco per scopi scientifici, culturali e ricreativi, ivi compresa la speciale regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio della pesca nelle acque interne;
g) individua e regolamenta le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio - economico del territorio interessato, ed in particolare, per quanto attiene le attività agricole, tiene conto degli obiettivi del piano zonale agricolo, in quanto compatibili con le finalità istitutive del parco;
h) stabilisce le direttive ed i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica sottordinati concernenti le aree del parco;
i) individua gli immobili e i beni da acquisire in proprietà pubblica.
7. Le previsioni e determinazioni assunte nel piano territoriale del parco riconoscono le particolari utilizzazioni e destinazioni d' uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia, nel rispetto dei fini fondamentali del parco.
Art. 8
Elementi costitutivi del piano territoriale del parco
1. Il piano territoriale del parco è costituito da:
a) una serie di analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche, alle attività e a quant' altro ritenuto necessario per la più completa conoscenza dell'area;
b) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del parco, del contenuto delle scelte compiute;
c) una o più rappresentazioni grafiche, atte a definire sul territorio le scelte di cui all'art. 7;
d) le norme di attuazione concernenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni nonchè la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili, di cui all'art. 7;
e) il programma finanziario di massima e l'individuazione degli interventi ritenuti prioritari.
2. Ove sia prevista l'attuazione del piano mediante successivi progetti, la scala delle rappresentazioni grafiche di cui alla lettera c) del precedente comma sarà non inferiore al rapporto 1: 5.000.
Art. 9
Elaborazione, adozione ed approvazione del piano territoriale del parco
1. La Provincia, il Comitato circondariale di Rimini o l'assemblea dei Comuni per la programmazione corrispondente all'ambito territoriale n. 23 o n. 39 di cui alla LR 29 agosto 1979, n. 28, nel seguito denominate rispettivamente Assemblea dei Comuni di Imola o di Cesena, territorialmente competente, è delegata a adottare il piano territoriale del parco, elaborato in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane territorialmente interessate, nonchè con l'ente di gestione del parco ove costituito.
2. Tale adozione è effettuata entro i seguenti termini:
a) un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per i parchi istituiti a norma dell'art. 3;
b) due anni dall'adozione del piano territoriale regionale o di suo stralcio, per i parchi individuati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 4.
3. Qualora il parco superi l'ambito territoriale di uno degli enti ed organismi competenti a adottare il piano territoriale del parco, la Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, determina l'ente competente ad elaborare il piano territoriale del parco. Tale determinazione è assunta entro trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge per i parchi dalla stessa istituiti, ovvero dall'adozione del piano territoriale regionale o di suo stralcio per i parchi individuati dal medesimo.
4. Negli stessi casi previsti dal comma precedente, il piano territoriale del parco è adottato d' intesa tra gli enti od organismi territorialmente competenti entro gli stessi termini di cui alle lettere a) e b) del secondo comma.
5. L'ente competente all'adozione dispone il deposito del piano territoriale del parco presso la propria segreteria e presso la segreteria dei Comuni interessati per sessanta giorni consecutivi, specificandone la data di inizio e di termine. Del deposito viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione nonchè mediante idonee forme di pubblicità.
6. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del piano territoriale del parco e può presentare all'ente competente osservazioni e proposte scritte.
7. Il piano territoriale del parco, unitamente alle osservazioni e proposte presentate ed alle controdeduzioni dell'ente competente, viene trasmesso alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla scadenza del deposito.
8. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento effettua la verifica di conformità del piano territoriale del parco al piano territoriale regionale, o suoi stralci, sentito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33, integrato in questa sede da cinque rappresentanti della prima sezione del Comitato consultivo regionale di cui all'art. 29 della LR 24 marzo 1975, n. 18, nominati con decreto del Presidente della Regione.
9. La Provincia o il Circondario di Rimini o le Assemblee di Comuni di Imola o di Cesena territorialmente competenti, acquisita la verifica di conformità della Giunta regionale, sono delegati ad approvare, sentiti gli Enti locali territoriali interessati, il piano territoriale del parco decidendo sulle osservazioni e proposte presentate e recependo le prescrizioni, anche di merito, formulate dalla Giunta regionale.
10. Qualora il parco superi l'ambito territoriale di un solo ente od organismo delegato, il piano territoriale del parco è approvato di intesa tra gli enti od organismi territorialmente competenti.
11. Il piano territoriale del parco entra in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo provvedimento di approvazione. Dell'avvenuta approvazione viene data notizia mediante idonee forme di pubblicità.
Art. 10
Poteri sostitutivi
1. In caso di inerzia da parte degli enti ed organismi competenti o se non si realizzano le intese di cui all'art. 9, il Presidente della Regione assegna un termine per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine, il piano territoriale del parco è elaborato e adottato dalla Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale nell'osservanza delle disposizioni dell'art. 9 o dell'art. 38 in quanto applicabili.
Art. 11
Misure di salvaguardia
1. Dalla data di adozione del piano territoriale del parco e fino alla sua approvazione, i Sindaci di Comuni interessati applicano le misure di salvaguardia previste dall'art 55 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 12
Efficacia del piano territoriale del parco
1. Le previsioni del piano territoriale del parco che comportano vincoli di carattere generale e particolare, individuati con rappresentazione grafica adeguata, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.
2. Sono comunque escluse dai vincoli di cui al primo comma le aree comprese nei territori urbanizzati delimitati ai sensi dell'art. 13 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. Sono altresì fatte salve le concessioni edilizie e le lottizzazioni già esistenti, nonchè quelle da rilasciarsi in base a convenzioni già stipulate all'atto della adozione del piano. Alle stesse non si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 5.
3. I Comuni territorialmente interessati al parco adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del piano territoriale del parco entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo atto di approvazione.
4. L'approvazione del piano territoriale del parco equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.
Capo III
Organi di gestione
Art. 13
Ente di gestione del parco regionale
1. Gli enti di gestione dei parchi regionali sono di norma Consorzi costituiti fra le Province, il Circondario di Rimini, le Assemblee di Comuni di Imola e di Cesena, le Comunità montane ed i Comuni territorialmente interessati dal parco, ai sensi degli artt. 156 e seguenti del TU Legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.
2. Le Province, il Comitato circondariale di Rimini, le Assemblee di Comuni di Imola e di Cesena promuovono la formazione del Consorzio e l'elaborazione del relativo statuto.
3. Il Presidente della Regione dispone con proprio decreto la costituzione dell'ente di gestione del parco e l'approvazione del relativo statuto, sulla base delle proposte formulate dagli enti ed organismi di cui al secondo comma. Per i parchi istituiti ai sensi dell'art. 3 tali proposte sono presentate alla Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per i parchi individuati ai sensi dell'art. 4, tali proposte sono presentate alla Regione entro dodici mesi dall'adozione del piano territoriale regionale o suo stralcio di cui all'art. 4.
4. In caso di mancata intesa tra gli enti od organismi interessati od in caso di loro inerzia, la Regione, trascorsi inutilmente i termini assegnati per gli adempimenti previsti, provvede ad istituire l'ente di gestione del parco in via sostitutiva. La Regione esercita altresì i poteri sostitutivi in caso di mancato funzionamento dell'ente di gestione ai sensi degli artt. 156 e seguenti del TULCP 3 marzo 1934, n. 383.
5. L'ente di gestione svolge le proprie attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle scelte del parco. A tale scopo provvede ad istituire una Consulta composta da rappresentanti di associazioni, categorie economiche, sindacati ed altri enti interessati alle attività del parco, maggiormente rappresentativi della zona. La Consulta esprime parere obbligatorio in relazione alla elaborazione degli strumenti di attuazione del parco di cui al Capo IV.
Art. 14
Compiti dell'ente di gestione
1. L'ente di gestione provvede alla struttura organizzativa e tecnica idonea al buon funzionamento del parco.
2. L'ente di gestione svolge i compiti ad esso assegnati dalla presente legge, in particolare:
a) definisce la composizione, nomina e disciplina il funzionamento del Comitato tecnico - scientifico del parco di cui all'art. 15;
b) nomina la Consulta di cui all'art. 13 definendone la composizione e garantendo la rappresentanza delle realtà locali;
c) adotta il programma di sviluppo del parco di cui all'art. 16;
d) è delegato ad adottare ed approvare i progetti d' intervento particolareggiati di cui all'art. 18;
e) è delegato ad adottare ed approvare i programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 19;
f) elabora il regolamento del parco di cui all'art. 20;
g) autorizza gli interventi di controllo delle specie faunistiche ai sensi del secondo comma dell'art. 7;
h) vigila sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni vigenti all'interno dei parchi ai sensi dell'art. 31 e provvede all'irrogazione delle relative sanzioni secondo le modalità di cui all'art. 32;
i) promuove, avvalendosi del Comitato tecnico - scientifico, lo studio e la conoscenza dell'ambiente finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse presenti nel territorio del parco.
3. L'ente di gestione vigila altresì sull'osservanza della disciplina posta alle zone di pre - parco.
4. Per la gestione dei territori di proprietà del demanio forestale regionale, l'ente di gestione attiva le proprie iniziative in accordo con l'Azienda regionale delle foreste.
Art. 15
Comitato tecnico - scientifico del parco
1. Il Comitato tecnico - scientifico del parco è un organismo con funzioni propositive e consultive ed è formato da esperti in scienze naturali, forestali, biologiche, ecologiche, geologiche, idrauliche, agrarie, economiche, in pianificazione territoriale ed urbanistica ed in altre discipline attinenti le specifiche esigenze dei singoli parchi.
2. Il Comitato tecnico - scientifico è nominato, in una composizione variabile da cinque a undici membri, dall'ente di gestione del parco.
3. I membri del Comitato tecnico - scientifico non possono far parte dell'ente di gestione del parco nè di altri organi di sua emanazione.
4. I pareri del Comitato tecnico - scientifico sono obbligatori nei casi indicati alle lettere c), d), e), f), g) dell'art 14.
Capo IV
Attuazione dei parchi regionali
Art. 16
Programma di sviluppo del parco
1. Nel rispetto delle finalità della presente legge e delle scelte del piano territoriale del parco, l'ente di gestione promuove iniziative coordinate con quelle della Regione e degli enti locali territoriali interessati atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine l'ente di gestione predispone un programma pluriennale di sviluppo delle attività compatibili.
2. Il programma di sviluppo del parco determina per le aree interessate da attività agricole, in quanto zone riconosciute sensibili dal punto di vista dell'ambiente e del paesaggio, un premio annuo per ettaro ai sensi dei Regolamenti CEE n. 797/ 85 e n. 1760/ 87 e successive modifiche ed integrazioni, quando siano attuati assetti colturali o seguite pratiche di produzione agricola compatibili con le finalità del piano territoriale del parco. I piani di miglioramento aziendale che hanno per obiettivo principale la tutela ed il miglioramento ambientale usufruiscono in via prioritaria degli aiuti stabiliti dai citati Regolamenti CEE.
3. Il programma pluriennale di sviluppo è adottato dall'ente di gestione ed approvato dalla Giunta regionale, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territoriali interessati.
4. L'ente di gestione può esercitare, direttamente o mediante convenzioni, ovvero dare in concessione attività economico - produttive, servizi e attività socio - culturali che siano connessi al funzionamento del parco, con priorità alle imprese locali, qualora il parco sia compreso in zona di montagna, per i fini previsti dalla lettera f) del secondo comma dell'art. 1.
5. L'ente di gestione inoltre agevola e promuove attività ed iniziative in particolare locali, anche in forma cooperativa, atte a fornire lo sviluppo delle attività compatibili con le finalità del parco, tramite propri contributi ad enti, associazioni e privati.
6. L'ente di gestione, per i fini previsti dalla lettera f) del secondo comma dell'art. 1, promuove inoltre corsi di formazione e qualificazione professionale, rivolti in particolare ai cittadini residenti in comuni interessati dal parco, inerenti l'educazione ambientale, lo sviluppo delle attività compatibili, la manutenzione, la vigilanza e l'amministrazione del parco, anche al fine di qualificare la struttura organizzativa e tecnica del parco.
7. Concorrono al finanziamento del programma pluriennale di sviluppo la Regione, ai sensi dell'art. 36, gli Enti locali territoriali e gli altri organismi interessati. Possono essere adottati a tale scopo appositi accordi di programma.
Art. 17
Strumenti di attuazione del piano territoriale del parco
1. Sono strumenti di attuazione del piano territoriale del parco:
a) i progetti d' intervento particolareggiati di cui all'art. 18;
b) il programma pluriennale di cui all'art. 19;
c) il regolamento di cui all'art. 20.
Art. 18
Progetti d' intervento particolareggiati
1. I progetti d' intervento particolareggiati nelle aree di particolare complessità, individuate ai sensi della lettera e) del sesto comma dell'art. 7, attuano le previsioni del piano territoriale del parco e progettano gli interventi necessari.
2. L'ente di gestione è delegato a adottare il progetto d' intervento particolareggiato, sentiti i Comuni, le Comunità montane, le Province, il Circondario di Rimini e le Assemblee di Comuni di Imola e Cesena territorialmente interessati, che possono presentare pareri e proposte entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. L'ente di gestione dispone il deposito del progetto d' intervento particolareggiato per sessanta giorni consecutivi, specificandone data di inizio e di termine, presso la sede dell'ente stesso e presso la segreteria dei Comuni territorialmente interessati. Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la sede dell'ente di gestione e nell'albo pretorio dei Comuni interessati nonchè mediante idonee forme di pubblicità.
4. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto d' intervento particolareggiato e può presentare all'ente di gestione osservazioni e proposte scritte. I proprietari di beni immobili interessati dal piano possono presentare opposizioni.
5. L'ente di gestione decide su osservazioni, proposte ed opposizioni presentate ed approva il progetto d' intervento particolareggiato entro e non oltre centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.
6. L'atto di approvazione del progetto d' intervento particolareggiato è pubblicato presso la sede dell'ente di gestione, presso gli albi pretori dei Comuni interessati, nonchè sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. In caso di inerzia il Presidente della Giunta regionale assegna un termine. Decorso inutilmente tale termine il progetto d' intervento particolareggiato è elaborato e adottato dalla Giunta regionale ed è approvato dal Consiglio regionale nell'osservanza delle disposizioni del presente articolo in quanto applicabili.
Art. 19
Programma pluriennale
1. Le previsioni del piano territoriale del parco sono realizzate sulla base di programmi pluriennali predisposti ed approvati dall'ente di gestione, costituiti da progetti di intervento ed aventi validità da tre a cinque anni.
2. I programmi pluriennali specificano gli obiettivi da conseguire, definiscono le priorità, i tempi, le risorse necessarie e le fonti di finanziamento.
Art. 20
Regolamento del parco
1. Il regolamento del parco è elaborato dall'ente di gestione ed è approvato dagli enti competenti ad approvare il piano territoriale del parco ai sensi degli artt. 9 e 38.
2. Il regolamento del parco disciplina le attività consentite in conformità alle previsioni e prescrizioni del piano territoriale del parco e determina i criteri ed i parametri per gli indennizzi previsti dall'art. 30.
3. Esso può altresì definire, nel quadro delle prescrizioni del piano territoriale del parco, i criteri di favore per l'accesso e la fruizione delle risorse naturali, con particolare riferimento ai prodotti del sottobosco, dei cittadini residenti in comuni ricompresi nel parco o proprietari di terreni situati all'interno del suo perimetro.
4. In sede di prima attuazione gli enti competenti ad elaborare ed approvare il piano territoriale del parco elaborano ed approvano contemporaneamente il regolamento del parco.

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