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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Capo I
Istituzione di parchi
Art. 3
Parchi regionali istituiti
1. In attuazione delle finalità di cui al Titolo I sono istituiti con la presente legge i parchi regionali indicati nell'Allegato n. 1.
2. Nell'Allegato n. 2, costituito da otto tavole in scala 1: 25.000, sono individuate per ciascun parco la perimetrazione provvisoria, comprensiva della zona di preparco, e le norme di salvaguardia articolate per zone omogenee da applicare fra quelle definite dall'art. 5. Tali norme hanno validità fino alla adozione del piano territoriale dei parchi e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Piano territoriale regionale
1. Il piano territoriale regionale, di cui agli artt. 23 e seguenti della LR 27 febbraio 1984, n. 6, o suo stralcio ed in particolare il piano paesistico regionale adottato in adempimento a quanto previsto dall'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431 Sito esterno:
a) precisa ulteriormente le scelte e gli indirizzi programmatici al fine di perseguire le finalità di cui al Titolo I;
b) individua altre aree da destinarsi a parchi regionali ed a riserve naturali, mediante adeguata rappresentazione cartografica.
2. In ordine alle aree di cui alla lettera b) del primo comma il piano territoriale regionale, o suo stralcio, definisce in particolare:
a) l'organizzazione delle aree individuate in sistemi territoriali di cui delimita il perimetro specificandone gli obiettivi di tutela e di valorizzazione;
b) gli indirizzi riguardanti la promozione delle attività economiche ritenute compatibili;
c) le norme di salvaguardia valide fino all'adozione del piano territoriale del parco, specifiche ed articolate in zone omogenee per ogni parco regionale e ogni riserva naturale.
3. L'individuazione delle aree da destinarsi a parchi regionali ed a riserve naturali tiene conto, tra l'altro, delle indicazioni contenute nei programmi regionali vigenti, delle proposte formulate dagli Enti locali territoriali, dall'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, dall'Azienda regionale delle foreste, dal Corpo forestale dello Stato, dalle Università, dalle istituzioni culturali e scientifiche, da associazioni, dal Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33.
Art. 5
Norme di salvaguardia
1. Ai parchi istituiti a norma dell'art. 3 sono applicate le seguenti norme di salvaguardia articolate in zone omogenee per ogni parco secondo le indicazioni delle tavole dell'Allegato n. 2:
a) divieto di introdurre specie vegetali e specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi, salvo i casi in cui siano attuati, d' intesa fra azienda agricola ed ente competente ad adottare il piano territoriale del parco, metodi di coltivazione biologica e di lotta biologica;
b) divieto di nuove attività edilizie ed impiantistiche ad esclusione:
1) degli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica ed al disinquinamento del territorio;
2) delle attività edilizie volte al recupero dell'esistente ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi rispettivamente degli artt. 36, 42 e 43 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
3) degli eventuali interventi di adeguamento igienico - sanitario a norma della legislazione vigente;
4) degli interventi edilizi a fini abitativi e produttivi esclusivamente in funzione del recupero dell'edilizia esistente: sono pertanto ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia con ampliamenti limitati ad un massimo volumetrico del 20%, sono ammessi interventi volti all'approntamento di ricoveri stagionali precari per l'esercizio della pastorizia;
c) divieto di esercizio di nuove attività estrattive e di raccolta ed asportazione di fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;
d) divieto di impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;
e) divieto di estensione delle aree in cui è consentito, a qualsiasi titolo, l'esercizio della caccia;
f) mantenimento delle oasi di protezione della fauna e delle zone di ripopolamento e cattura istituite ai sensi della LR 15 maggio 1987, n. 20.
2. Sono comunque escluse dalle norme di salvaguardia di cui al primo comma le aree comprese nei territori urbanizzati individuati ai sensi del punto 3) del secondo comma dell'art. 13 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nelle zone A, B e C definite nell'Allegato n. 2 è vietato l'esercizio venatorio a norma dell'art. 20 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.

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