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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

DISCIPLINA DEI PARCHI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 7 aprile 1988

Titolo IV
DISPOSIZIONI COMUNI A PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI
Art. 29
Promozione e coordinamento regionale
1. La Giunta regionale, oltre alle attività espressamente previste dalla presente legge, esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti ed organismi preposti alla pianificazione ed alla gestione dei parchi regionali, delle riserve naturali e delle aree di riequilibrio ecologico, anche mediante l'emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 35 della LR 27 febbraio 1984, n. 6.
2. Tali direttive riguardano in particolare:
a) la gestione dei parchi regionali, delle riserve naturali e delle aree di riequilibrio ecologico;
b) la predisposizione e l'attuazione dei relativi strumenti di pianificazione e di attuazione nonchè dei programmi di gestione;
c) gli specifici criteri di pianificazione e gestione del demanio regionale ricompreso nei parchi regionali e nelle riserve naturali;
d) la definizione dei criteri relativi agli indennizzi di cui all'art. 30.
3. Relativamente alle riserve naturali il programma di gestione di cui al punto b) del precedente comma:
a) contiene un' analisi dello stato della riserva, delle azioni attivate, dei risultati ottenuti e delle prospettive a breve, medio e lungo termine;
b) stabilisce i tempi per la cessazione delle attività incompatibili con le finalità della riserva, fissando altresì i criteri ed i parametri per i relativi indennizzi;
c) indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica;
d) individua le opere necessarie alla conservazione ed all'eventuale ripristino ambientale;
e) fissa ulteriori normative specifiche.
4. Il programma di gestione della riserva naturale, avente validità da tre a cinque anni, è elaborato dal soggetto cui è affidata la riserva ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti preposti alla pianificazione e alla gestione delle aree protette a norma della presente legge, sono tenuti a trasmettere alla Regione una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree di riequilibrio ecologico nonchè sulla attività svolta nell'anno precedente.
6. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione delle aree protette istituite a norma della presente legge.
7. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali ed alla conoscenza dell'ambiente naturale ai fini della sua tutela, gestione, fruizione, e in particolare promuove studi per:
a) il censimento del patrimonio naturale e ambientale;
b) la raccolta e la valutazione dei dati di base sugli elementi naturalistici, finalizzate alla elaborazione di una cartografia ecologica, da coordinare con il programma di formazione della cartografia regionale;
c) la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione;
d) l'individuazione di nuove aree di protezione o di nuove misure di tutela.
8. Gli enti, le associazioni e i gruppi operanti nella aree protette possono ottenere contributi regionali per le seguenti iniziative:
a) elaborazione di studi naturalistici e pubblicazione di guide, materiali di propaganda e mostre di rilevante interesse scientifico e culturale;
b) allestimento di musei naturalistici e giardini botanici;
c) allestimento di itinerari didattici per visite guidate;
d) realizzazione e trasformazione dei sentieri per escursioni e passeggio, punti di sosta, capanni di ricovero.
9. La Giunta regionale attua inoltre forme di propaganda e di educazione civica per il rispetto della natura, con particolare riguardo alle scuole, anche in collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro aventi tra i propri fini istituzionali la protezione dell'ambiente.
10. Al fine di predisporre le azioni di promozione, indirizzo, coordinamento e verifica di cui al presente articolo, nonchè di coordinare gli interventi previsti dal Titolo V, la Giunta regionale istituisce un apposito gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 13 della LR 18 agosto 1984, n. 44.
Art. 30
Indennizzi
1. Qualora il piano territoriale del parco ovvero il programma di gestione della riserva preveda modificazioni delle destinazioni di uso o degli assetti culturali in atto, che comportino riduzione di reddito, l'ente di gestione provvederà al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri definiti rispettivamente nel regolamento del parco e nel programma di gestione della riserva.
2. Tale disposizione si applica anche alle aree di pre - parco.
3. La Provincia o il Circondario di Rimini, territorialmente competente, sentito l'ente di gestione del parco regionale o della riserva naturale, provvede all'indennizzo dei danni provocati dlla fauna selvatica, nei territori compresi nei parchi e nelle riserve naturali, ai sensi della normativa regionale vigente.
Art. 31
Vigilanza
1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalle disposizioni della presente legge, dai piani territoriali dei parchi regionali e dai relativi strumenti di attuazione nonchè dai provvedimenti istitutivi delle riserve naturali è esercitata dai rispettivi enti di gestione che la svolgono anche avvalendosi, mediante apposita convenzione, dei soggetti indicati dall'art. 14 della LR 24 gennaio 1977, n. 2, nonchè del personale del Corpo forestale dello Stato.
Art. 32
Sanzioni
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e dei relativi strumenti di attuazione dei parchi regionali, dei provvedimenti istitutivi delle riserve naturali, nonchè delle norme di salvaguardia di cui all'art. 5 e delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 11 e 24, è applicata una sanzione pecuniaria da Lire 250.000 a Lire 2.500.000, oltre alla riduzione in pristino a spese del trasgressore.
2. Nelle fattispecie seguenti, fermo restando l'obbligo della riduzione in pristino a spese del trasgressore, le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
a) da Lire 500.000 a Lire 5.000.000 per l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a regime di protezione in base a leggi statali o regionali;
b) da Lire 100.000 a Lire 1.000.000 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a regime di protezione in base a leggi statali o regionali;
c) da Lire 2.000.000 a Lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera od intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti ed i movimenti di terra ovvero l'apertura di cave o discariche di rifiuti, nonchè per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi comprese l'apertura di nuove strade, in difformità alle misure di salvaguardia ed agli strumenti di pianificazione di cui al precedente comma.
3. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco o dalla riserva, compresi gli animali abbattuti.
4. L'entità della sanzione verrà stabilita in conformità della gravità dell'infrazione desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo, dal luogo e dalle modalità dell'azione;
b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato.
5. Competente all'irrogazione della sanzione è l'ente di gestione del parco regionale o della riserva naturale. Nelle more della entrata in funzione di tali enti la competenza spetta al Presidente della Amministrazione provinciale territorialmente interessata.
6. I proventi delle sanzioni sono devoluti comunque all'ente di gestione del parco regionale o della riserva naturale.
7. Per le procedure di irrogazione della sanzione si applicano le norme della LR 28 aprile 1984, n. 21, nonchè per quanto in essa non previsto, le norme della Legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno.
Art. 33
Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale
1. Per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge nonchè dalla LR 24 gennaio 1977, n. 2 è istituito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale.
2. Il Comitato è così composto:
a) assessore regionale competente per materia o suo delegato con funzioni di presidente;
b) quattordici esperti nelle discipline naturalistiche biologiche, agrarie, forestali, ecologiche, geologiche, economiche, nonchè in pianificazione territoriale ed urbanistica, prescelti su indicazione di Università, istituzioni culturali e scientifiche, associazioni ambientalistiche e del tempo libero, organizzazioni imprenditoriali agricole e degli altri settori produttivi;
c) quattro collaboratori regionali inseriti nei ruoli organici della Regione o di istituti ed aziende da essa dipendenti.
3. Fungerà da segretario un collaboratore regionale dell'assessorato competente per materia.
4. Al Comitato, oltre alle competenze attribuite dalla presente legge, dalla LR 24 gennaio 1977, n. 2 e da altre leggi regionali, è demandata la formulazione, su richiesta della Regione, di proposte di iniziative e provvedimenti per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale.
5. Il Comitato è nominato con delibera del Consiglio su proposta della Giunta regionale.
6. I membri del Comitato restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.
7. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui il Comitato si riunisca in composizione integrata per l'esame degli strumenti di pianificazione territoriale, per la validità della seduta è comunque necessaria la presenza di almeno tre membri della prima sezione del Comitato di cui all'art. 29 della LR 24 marzo 1975, n. 18.
8. Le determinazioni del Comitato sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
9. I componenti del Comitato, che senza giustificato motivo rimangono assenti per tre riunioni consecutive, decadono dalla nomina.

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