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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato18/02/2005
2. Testo Coordinato28/12/2004
3. Testo Coordinato26/04/1999
4. Testo Originale07/04/1988

Data di pubblicazione della legge modificante : 18/02/2005

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 2 aprile 1988, n. 11

PRINCIPI GENERALI
Finalità
abrogato
Art. 2

(già sostituito comma 2 da art. 1 L.R. 12 novembre 1992 n. 40, infine abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6)

Definizione di parchi regionali, di riserve naturalie di aree di riequilibrio ecologico
abrogato
abrogato

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".

Il Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante ", istituito ai sensi del presente articolo, è soppresso ai sensi dell'art. 70 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 il cui testo è di seguito riportato:

Art. 70 Soppressione del Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante"

1. A seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001, il Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante", istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) è soppresso. Il Consorzio per la realizzazione e la gestione del predetto Parco è sciolto e posto in liquidazione.

2. Il Consiglio del Consorzio provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a definire gli obiettivi, le condizioni e le modalità per lo svolgimento della liquidazione e a disporre la nomina del Liquidatore, attribuendo ad esso tutti i poteri necessari per attuare detta liquidazione e in particolare quelli per:

a) svolgere la trattativa e sottoscrivere l'accordo, previsto all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001, sulle modalità del subentro dell'Ente Parco Nazionale nelle funzioni e nei rapporti giuridici ed economici che fanno capo al Consorzio;

b) dare attuazione all'accordo stesso attraverso gli atti conseguenti di competenza del Consorzio;

c) provvedere al trasferimento dei beni e al trasferimento o alla chiusura di ogni attività del Consorzio e portare a conclusione sotto ogni altro aspetto la sua liquidazione.

3. Le disposizioni di uso e tutela del territorio previste dal Piano territoriale del Parco trovano applicazione, per la parte non ricompresa nel perimetro del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, sino all'approvazione da parte della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati di nuovi strumenti urbanistici.

4. La messa in liquidazione del Consorzio decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere portata a termine entro i successivi dodici mesi. L'eventuale proroga di detto termine è disposta con deliberazione della Giunta regionale. La soppressione del Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano ha effetto secondo i termini definiti nell'accordo di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001.

5. Il compenso del liquidatore è a carico del bilancio di liquidazione e non può essere superiore al 90 per cento dell'emolumento mensile del Presidente del Consorzio.

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