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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 aprile 1988, n. 12

MODIFICHE ALLA LR 9 APRILE 1985, N. 12 " INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO ALPINO E PER LA CONSERVAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PATRIMONIO ALPINISTICO"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 18 aprile 1988

Art. 1
L'art. 1 della L. R. 9 aprile 1985, n. 12, è sostituito dal seguente:
" Art. 1
1. La Regione Emilia - Romagna favorisce e sostiene:
a) l'organizzazione e il potenziamento del soccorso alpino e speleologico nell'ambito del territorio regionale;
b) la prevenzione degli infortuni nella esplicazione delle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche;
c) le iniziative dirette alla conoscenza, alla conservazione ed alla valorizzazione delle aree speleologiche e dei fenomeni carsici ".

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