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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 aprile 1988, n. 12

MODIFICHE ALLA LR 9 APRILE 1985, N. 12 " INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO ALPINO E PER LA CONSERVAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PATRIMONIO ALPINISTICO"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 18 aprile 1988

Art. 3
L' art. 3 e' sostituito dal seguente:
Art. 3
1. La Regione concede altresi' contributi destinati:
a) all' attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli infortuni alpinistici e speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e formazione alpinistica, sci - alpinistica e speleologica, organizzati dal CAI o da Enti ed Associazioni di carattere nazionale e regionale, aventi specifica competenza in materia;
b) all' attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la realizzazione, sistemazione, manutenzione, segnalazione di sentieri alpini ed opere alpine;
c) alla sistemazione, manutenzione ed arredamento di rifugi alpini di proprieta' del CAI, quali, in quanto Posti di chiamata per soccorso alpino , possono adeguatamente assolvere anche alla funzione della sicurezza e dell' efficienza del soccorso alpino. Di tali contributi possono usufruire altri Enti, Associazioni o privati purche' documentino che il rifugio presenti evidenti caratteristiche alpinistiche e sia fruibile da chiunque ne abbia necessita' senza limitazioni o obblighi di sorta;
d) ad iniziative di carattere educativo aventi come destinatari i soggetti individuati dalla LR 25 gennaio 1983, n. 6 (Diritto allo studio) e dirette alla diffusione della tutela naturalistica, della prevenzione degli infortuni in montagna e della conoscenza del patrimonio.
e) all' organizzazione di congressi, convegni e seminari di studio aventi per tema la speleologia. ''

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