LEGGE REGIONALE 15 aprile 1988, n. 12
MODIFICHE ALLA LR 9 APRILE 1985, N. 12 " INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO ALPINO E PER LA CONSERVAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PATRIMONIO ALPINISTICO"
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 18 aprile 1988
Art. 4
Dopo l' art. 3 e' aggiunto il seguente:
'' Art. 3 bis
1. La Regione Emilia - Romagna incoraggia e sostiene le attivita' di ricerca e di studio dei gruppi speleologici operanti nella Regione, coordinate dalla Federazione speleologica regionale( FSRER) depositaria e conservatrice del Catasto regionale delle grotte, mediante l' erogazione di un contributo ordinario annuale, il cui ammontare viene determinato per ogni anno con riferimento al programma di attivita' ed ai bilanci presentati attraverso la Federazione stessa.
2. La Federazione speleologica regionale dell' Emilia - Romagna svolge funzioni di consulenza per tutti gli aspetti della tutela del territorio attinenti o collegati alla speleoloia e roganizza, in collaborazione e sotto la vigilanza della Regione, corsi per guardie giurate volontarie e per guide speleologiche, per la sorveglianza e la tutela delle aree carsiche e di tutte le cavita' naturali.
3. Le modalita' di organizzazione e di svolgimento dei corsi di cui al secondo comma sono approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione. ''