LEGGE REGIONALE 15 aprile 1988, n. 12
MODIFICHE ALLA LR 9 APRILE 1985, N. 12 " INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO ALPINO E PER LA CONSERVAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PATRIMONIO ALPINISTICO"
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 18 aprile 1988
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 1 della L. R. 9 aprile 1985, n. 12, è sostituito dal seguente:
" Art. 1
1. La Regione Emilia - Romagna favorisce e sostiene:
a) l'organizzazione e il potenziamento del soccorso alpino e speleologico nell'ambito del territorio regionale;
b) la prevenzione degli infortuni nella esplicazione delle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche;
c) le iniziative dirette alla conoscenza, alla conservazione ed alla valorizzazione delle aree speleologiche e dei fenomeni carsici ".
Art. 2
L' art. 2 e' sostituito dal seguente:
'' Art. 2
1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all' art. 1 la Regione eroga contributi destinati:
a) al rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel Corpo nazionale di Soccorso alpino del Club alpino italiano, relative a prestazioni rese per operazioni di salvataggio, di recupero o di soccorso, in mancanza di altre forme di rimborso o di risarcimento;
b) a spese per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico dal luogo di loro residenza a quello delle operazioni e viceversa, in mancanza di altre forme di rimborso o di risarcimento;
c) all' adeguamento o all' ammodernamento della dotazione de materiale alpinistico e speleologico e alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a seguito delle operazioni di soccorso, o comunque al potenziamento delle attrezzature e delle attivita' delle squadre di soccorso alpino e speleologico esistenti nel territorio della Regione;
d) all' addestramento, comprensivo delle necessarie e sistematiche esercitazioni delle squadre di soccorso del Corpo nazionale di soccorso del Club alpino italiano; all' organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento ai fini del soccorso alpino e speleologico per guide alpine e accompagnatori;
e) alla prosecuzione delle ricerche in atto nei laboratori sperimentali di speleologia operanti nel territorio regionale, nonche' agli studi ed alle pubblicazioni inerenti le ricerche speleologiche di interesse regionale e locale;
f) all' aggiornamento, alla conservazione ed alla computerizzazione dei dati catastali delle grotte della regione. ''
Art. 3
L' art. 3 e' sostituito dal seguente:
Art. 3
1. La Regione concede altresi' contributi destinati:
a) all' attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli infortuni alpinistici e speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e formazione alpinistica, sci - alpinistica e speleologica, organizzati dal CAI o da Enti ed Associazioni di carattere nazionale e regionale, aventi specifica competenza in materia;
b) all' attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la realizzazione, sistemazione, manutenzione, segnalazione di sentieri alpini ed opere alpine;
c) alla sistemazione, manutenzione ed arredamento di rifugi alpini di proprieta' del CAI, quali, in quanto Posti di chiamata per soccorso alpino , possono adeguatamente assolvere anche alla funzione della sicurezza e dell' efficienza del soccorso alpino. Di tali contributi possono usufruire altri Enti, Associazioni o privati purche' documentino che il rifugio presenti evidenti caratteristiche alpinistiche e sia fruibile da chiunque ne abbia necessita' senza limitazioni o obblighi di sorta;
d) ad iniziative di carattere educativo aventi come destinatari i soggetti individuati dalla LR 25 gennaio 1983, n. 6 (Diritto allo studio) e dirette alla diffusione della tutela naturalistica, della prevenzione degli infortuni in montagna e della conoscenza del patrimonio.
e) all' organizzazione di congressi, convegni e seminari di studio aventi per tema la speleologia. ''
Art. 4
Dopo l' art. 3 e' aggiunto il seguente:
'' Art. 3 bis
1. La Regione Emilia - Romagna incoraggia e sostiene le attivita' di ricerca e di studio dei gruppi speleologici operanti nella Regione, coordinate dalla Federazione speleologica regionale( FSRER) depositaria e conservatrice del Catasto regionale delle grotte, mediante l' erogazione di un contributo ordinario annuale, il cui ammontare viene determinato per ogni anno con riferimento al programma di attivita' ed ai bilanci presentati attraverso la Federazione stessa.
2. La Federazione speleologica regionale dell' Emilia - Romagna svolge funzioni di consulenza per tutti gli aspetti della tutela del territorio attinenti o collegati alla speleoloia e roganizza, in collaborazione e sotto la vigilanza della Regione, corsi per guardie giurate volontarie e per guide speleologiche, per la sorveglianza e la tutela delle aree carsiche e di tutte le cavita' naturali.
3. Le modalita' di organizzazione e di svolgimento dei corsi di cui al secondo comma sono approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione. ''
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 15 aprile 1988