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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1988, n. 13

APPLICAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI DELL'EMILIA - ROMAGNA DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DI COMPARTO 1985/ 87, RELATIVO AL PERSONALE DI CUI AL DPR 5 MARZO 1986, N. 68 Sito esterno, APPROVATA DALLA LR 28 OTTOBRE 1987, N. 30

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 39 del 2 maggio 1988

INDICE

Art. 1 - Applicazione dell'accordo sindacale di comparto
Art. 2 - Provvedimenti in materia di personale e di organizzazione
Art. 3 - Relazioni sindacali
Art. 4 - Norme di primo inquadramento del personale degli IACP
Art. 5 - Funzioni dirigenziali negli IACP
Art. 6 - Trattamento economico
Art. 7 - Lavoro straordinario
Art. 8 - Formazione e aggiornamento professionale
Art. 9 - Norme transitorie
Art. 10 - Dichiarazione di urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Applicazione dell'accordo sindacale di comparto
1. Al personale dipendente degli Istituti Autonomi Case Popolari della regione Emilia - Romagna si applica la disciplina fissata dall'accordo sindacale di comparto 1985/ 87, riguardante il personale di cui all'art. 4 del DPR 5 marzo 1986, n. 68 Sito esterno, così come approvata dalla LR 28 ottobre 1987, n. 30, con l'osservanza della specifica normativa di cui ai senguenti articoli.
Art. 2
Provvedimenti in materia di personale e di organizzazione
1. I provvedimenti amministrativi relativi al personale e quelli rientranti nell'ambito della autonomia organizzativa degli Istituti sono adottati dagli organi degli Istituti stessi, secondo la specifica competenza statutaria.
2. Ai provvedimenti di cui al precedente comma si applicano, a seconda del loro specifico contenuto, gli articoli 5 (deliberazioni degli IACP) o 6 (controllo di legittimità e di merito) della LR 8/ 82.
Art. 3
Relazioni sindacali
1. Le relazioni sindacali a livello dei singoli Istituti Autonomi Case Popolari e la contrattazione decentrata di cui all'art. 14 della Legge 93/ 83 Sito esterno e all'art. 19 della LR 30/ 87 sono gestite dagli organi degli Istituti stessi, secondo la specifica competenza statutaria, nel rispetto delle modalità e delle forme fissate dalle norme di legge sopra richiamate.
Art. 4
Norme di primo inquadramento del personale degli IACP
1. In fase di prima applicazione dell'accordo sindacale di comparto 1985/ 87 approvato con LR 28 ottobre 1987, n. 30, il personale dipendente dagli Istituti Autonomi Case Popolari è inquadrato, in base alla tabella di equiparazione, allegato " A", nelle qualifiche funzionali ivi indicate.
2. I profili professionali definitivi, in relazione alle qualifiche di inquadramento, saranno individuate dalla Commissione di cui all'art. 22 dell'accordo sindacale per il triennio 1985/ 87 relativo al comparto di cui al DPR 5/ 3/ 1986, n. 68 Sito esterno, art. 4.
Art. 5
Funzioni dirigenziali negli IACP
1. Negli Istituti Autonomi Case Popolari sono istituiti posti di ruolo della I qualifica dirigenziale e possono essere istituiti posti della II qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalità seguenti:
a) nella fase di prima applicazione, il contingente organico per ciascun ente della I qualifica dirigenziale sarà pari al numero dei dipendenti appartenenti all'attuale VII fascia funzionale, che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognino è confermato l'incarico di coordinamento in essere e la realtiva indennità che sarà riassorbita per effetto o del passaggio alla II qualifica dirigenziale o per conferimento dell'indennità di coordinamento prevista dalla presente legge;
b) successivamente, l'eventuale contingente organico della II qualifica dirigenziale, conseguente alla ristrutturazione dei servizi e alla determinazione delle strutture funzionali apicali per ogni singolo ente, sarà determinato con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri definitivi dalla legge regionale. La copertura dei posti avverrà con i criteri definiti con il predetto provvedimento.
2. Le declaratorie e le disposizioni relative alla dirigenza trovano applicazione anche per gli IACP, avuto riguardo alla peculiarità dell'ordinamento di detti Istituti.
3. Ai fini del calcolo delle anzianità per la partecipazione al primo concorso per la copertura dei posti disponibili alla II qualifica dirigenziale, viene computata anche la anzianità maturata nella VII fascia funzionale.
Art. 6
Trattamento economico
1. Al personale dipendente dagli Istituti Autonomi Case Popolari compete il trattamento economico previsto per il personale regionale di corrispondente qualifica funzionale, secondo la tabella di equiparazione, allegato " A".
2. Al predetto personale le indennità di coordinamento rimangono fissate negli importi e nelle forme di attribuzione previsti dall'accordo precedente la disciplina approvata con la presente legge.
3. A decorrere dal 1o gennaio 1989 l'importo della 14a mensilità prevista dall'art. 81 del CCNL 13 aprile 1983 è corrisposto in dodicesimi a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
4. La eventuale eccedenza fra il trattamento stipendiale annuo a regime ed il trattamento stipendiale base di cui al CCNL 1983/ 85, depurato dalla quota di indennità integrativa speciale pari a Lire 1.081.000 annue, conglobata ed incrementata nell'aumento di cui all'art. 33 dell'accordo di comparto approvato dalla LR 28 ottobre 1987, n 30, concorre ad incrementare la retribuzione individuale di anzianità.
5. Il valore per classi e scatti o altri elementi di progressione economica maturati al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione dei ratei in maturazione alla medesima data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità
6. Tale ultima valutazione si effettua in riferimento al trattamento stipendiale previsto dal contratto di lavoro vigente al 31 dicembre 1985.
7. Le classi o scatti od altri elementi di pregressione economica maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti perima della entrata in vigore della presente legge, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.
8. Al personale dipendente degli IACP continuano ad applicarsi i meccanismi in materia di incentivi alla produttività previsti dagli artt. 86 e 87 del CCNL 1983/ 85, sino al 31 dicembre 1987.
9. L'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui all'art. 85 del CCNL 1983/ 85, dal 1o gennaio 1988 è corrisposto nelle misure mensili previste decurtate dei seguenti importi:
III fascia: L.120.000 annue
IV fascia: L.360.000 annue
V fascia: L.360.000 annue
VIfascia: L.500.000 annue
VII fascia: L.500.000 annue
Art. 7
Lavoro straordinario
1. Gli Istituti Autonomi Case Popolari, per specifiche esigenze e in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale, possono essere autorizzate dalla Giunta regionale ad elevare il monte ore di lavoro straordinario secondo le previsioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 29 del DPR 347/ 83 Sito esterno.
Art. 8
Formazione e aggiornamento professionale
1. Limitatamente a profili professionali specifici degli IACP, i programmi di formazione e aggiornamento professionale relativi potranno essere definiti e coordinati anche a livello di associazione nazionale.
Art. 9
Norme transitorie
1. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli Istituti Autonomi Case Popolari approvano un apposito regolamento del personale.
2. In detto regolamento dovranno essere disciplinati in particolare quegli istituti del rapporto di impiego che non sono contemplati dalla presente legge o dalla LR n. 30 in data 28 ottobre 1987. Tale disciplina dovrà essere conforme ai principi del pubblico impiego.
3. Le disposizioni di legge regionale con le quali si fa riferimento in via transitoria alla previgente normativa, si intendono riferite, per quanto riguarda il personale degli IACP, alla disciplina stabilita dal relativo contratto collettivo di lavoro 1983/ 85.
4. Gli istituti normativi previsti dalla LR 28 ottobre 1987, n. 30, la cui efficacia decorre dalla entrata in vigore della legge stessa, si applicano al personale dipendente dagli Istituti Autonomi Case Popolari della regione Emilia - Romagna, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 28 aprile 1988

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