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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1988, n. 15

APPROVAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA E DESTINAZIONE DEL PERSONALE PROVENIENTE DAI DISCIOLTI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO E AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 42 del 7 maggio 1988

Art. 2
1. Il personale di cui al secondo comma dell'art. 1 - fatta eccezione di coloro per i quali il rapporto di impiego è cessato alla data di entrata in vigore della presente legge - è così destinato:
a) alla copertura dei posti della dotazione organica delle Aziende di promozione turistica, n. 110 unità così articolate per qualifica funzionale:
III IV V VI VII VIII I Dir. TOTALE
3 8 5 49 30 11 4 110
b) allo svolgimento delle funzioni regionali in materia di turismo svolte direttamente dalle strutture organizzative regionali o delegate alle Province od ai Comuni, n. 65 unità, così articolate per qualifica funzionale:
III IV V VI VII VIII TOTALE
8 7 2 28 14 6 65
2. Agli inquadramenti e trasferimenti del personale si provvede secondo le procedure fissate dalla presente legge.

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