LEGGE REGIONALE 3 maggio 1988, n. 15
APPROVAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA E DESTINAZIONE DEL PERSONALE PROVENIENTE DAI DISCIOLTI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO E AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 42 del 7 maggio 1988
Art. 2
1. Il personale di cui al secondo comma dell'art. 1 - fatta eccezione di coloro per i quali il rapporto di impiego è cessato alla data di entrata in vigore della presente legge - è così destinato:
a) alla copertura dei posti della dotazione organica delle Aziende di promozione turistica, n. 110 unità così articolate per qualifica funzionale:
III | IV | V | VI | VII | VIII | I Dir. | TOTALE |
3 | 8 | 5 | 49 | 30 | 11 | 4 | 110 |
b) allo svolgimento delle funzioni regionali in materia di turismo svolte direttamente dalle strutture organizzative regionali o delegate alle Province od ai Comuni, n. 65 unità, così articolate per qualifica funzionale:
III | IV | V | VI | VII | VIII | TOTALE |
8 | 7 | 2 | 28 | 14 | 6 | 65 |
2. Agli inquadramenti e trasferimenti del personale si provvede secondo le procedure fissate dalla presente legge.