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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1988, n. 15

APPROVAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA E DESTINAZIONE DEL PERSONALE PROVENIENTE DAI DISCIOLTI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO E AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 42 del 7 maggio 1988

Art. 4
1. All'inquadramento del personale di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 2 nell'organico di ciascuna Azienda di promozione turistica provvede il relativo Consiglio di amministrazione con delibera adottata in conformità alla delibera della Giunta regionale che dispone il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 42 della LR 20 gennaio 1986, n. 2.
2. All'inquadramento nell'organico regionale del personale di cui alla lett. b) del primo comma dell'art. 2 provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

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