LEGGE REGIONALE 3 maggio 1988, n. 15
APPROVAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA E DESTINAZIONE DEL PERSONALE PROVENIENTE DAI DISCIOLTI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO E AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 42 del 7 maggio 1988
Art. 5
1. La Giunta regionale determina la destinazione del personale prevista all'art. 2 tenendo conto, di massima, delle assegnazioni temporanee effettuate ai sensi del quarto comma dell'art. 51 della LR 2 gennaio 1986, n. 2, sulla base dei seguenti principi:
- rispetto del numero di posti previsti dalla presente legge per ciascuna destinazione, azienda, qualifica funzionale;
- valutazione delle esigenze di funzionalità e professionalità;
- opzioni espresse dal personale;
- stato di servizio del personale;
- minori difficoltà derivanti dalla nuova destinazione.