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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1988, n. 15

APPROVAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA E DESTINAZIONE DEL PERSONALE PROVENIENTE DAI DISCIOLTI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO E AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 42 del 7 maggio 1988

Art. 6
1. In sede di prima attuazione della presente legge, i bandi di concorsi per la copertura di posti vacanti dell'organico delle Aziende di promozione turistica e di posti vacanti dell'organico regionale destinati allo svolgimento di funzioni delegate agli Enti locali, potranno prevedere specifiche norme per l'ammissione al concorso del personale di cui all'art. 1 e per la partecipazione dello stesso alla riserva di posti prevista per il personale proveniente dall'interno, fermo restando il possesso di ogni altro requisito richiesto.

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