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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1988, n. 15

APPROVAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA E DESTINAZIONE DEL PERSONALE PROVENIENTE DAI DISCIOLTI ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO E AZIENDE AUTONOME DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 42 del 7 maggio 1988

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della LR 20 gennaio 1986, n. 2, l'apposito organico transitorio costituito da n. 180 posti così articolati:
qualifica funzionale numero posti
II 1
III 11
IV 15
V 7
VI 80
VII 45
VII 17
I Dirigenziale 4
Totale 180
2. Il personale di ruolo degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, in servizio alla data di scioglimento di detti enti, è inserito nei posti dell'organico istituiti al comma precedente, in base alla corrispondente qualifica rivestita all'atto dello scioglimento dell'ente di provenienza.
3. L'apposito organico transitorio di cui al presente articolo è istituito ad esaurimento, fino alla esecutività dei provvedimenti di inquadramento del personale collocato in detto organico transitorio nei ruoli organici delle Aziende di promozione turistica o nel ruolo organico regionale, secondo quanto stabilito dai seguenti articoli.
4. Le piante organiche delle singole Aziende di promozione turistica sono fissate così come risulta dalle tabelle, da 1 a 9, allegate alla presente legge,
5. Il ruolo organico regionale di cui all'art. 27 della LR 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni, è aumentato dei seguenti posti:
qualifica funzionale numero posti
III 8
IV 7
V 2
VI 28
VII 14
VIII 6
Totale 65
Art. 2
1. Il personale di cui al secondo comma dell'art. 1 - fatta eccezione di coloro per i quali il rapporto di impiego è cessato alla data di entrata in vigore della presente legge - è così destinato:
a) alla copertura dei posti della dotazione organica delle Aziende di promozione turistica, n. 110 unità così articolate per qualifica funzionale:
III IV V VI VII VIII I Dir. TOTALE
3 8 5 49 30 11 4 110
b) allo svolgimento delle funzioni regionali in materia di turismo svolte direttamente dalle strutture organizzative regionali o delegate alle Province od ai Comuni, n. 65 unità, così articolate per qualifica funzionale:
III IV V VI VII VIII TOTALE
8 7 2 28 14 6 65
2. Agli inquadramenti e trasferimenti del personale si provvede secondo le procedure fissate dalla presente legge.
Art. 3
1. Il personale di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 2 è inquadrato nell'organico delle Aziende di promozione turistica con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di trasferimento adottato ai sensi della presente legge.
2. Il personale di cui alla lett. b) del primo comma dell'art. 2 è definitivamente inserito nell'organico regionale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di inquadramento adottato ai sensi della presente legge.
3. I provvedimenti di cui al presente articolo dovranno essere perfezionati entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
1. All'inquadramento del personale di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 2 nell'organico di ciascuna Azienda di promozione turistica provvede il relativo Consiglio di amministrazione con delibera adottata in conformità alla delibera della Giunta regionale che dispone il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 42 della LR 20 gennaio 1986, n. 2.
2. All'inquadramento nell'organico regionale del personale di cui alla lett. b) del primo comma dell'art. 2 provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 5
1. La Giunta regionale determina la destinazione del personale prevista all'art. 2 tenendo conto, di massima, delle assegnazioni temporanee effettuate ai sensi del quarto comma dell'art. 51 della LR 2 gennaio 1986, n. 2, sulla base dei seguenti principi:
- rispetto del numero di posti previsti dalla presente legge per ciascuna destinazione, azienda, qualifica funzionale;
- valutazione delle esigenze di funzionalità e professionalità;
- opzioni espresse dal personale;
- stato di servizio del personale;
- minori difficoltà derivanti dalla nuova destinazione.
Art. 6
1. In sede di prima attuazione della presente legge, i bandi di concorsi per la copertura di posti vacanti dell'organico delle Aziende di promozione turistica e di posti vacanti dell'organico regionale destinati allo svolgimento di funzioni delegate agli Enti locali, potranno prevedere specifiche norme per l'ammissione al concorso del personale di cui all'art. 1 e per la partecipazione dello stesso alla riserva di posti prevista per il personale proveniente dall'interno, fermo restando il possesso di ogni altro requisito richiesto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 3 maggio 1988

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