LEGGE REGIONALE 3 maggio 1988, n. 16
ABROGAZIONE DEL QUINTO COMMA DELL'ART. 3 DELLA LR 16 MAGGIO 1986, N. 13, CONCERNENTE INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI ARTIGIANE ARTISTICHE E TRADIZIONALI E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 42 del 7 maggio 1988
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 3 maggio 1988