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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1988, n. 19

RICERCA E INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 20 maggio 1988

Art. 1
Programma di inteventi per la ricerca e l'innovazione in agricoltura
1. La Regione, nell'ambito delle competenze fissate dal DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, adotta un programma poliennale di interventi finalizzati allo sviluppo e all'utilizzazione delle conoscenze scientifiche per la messa a punto di nuove tecnologie nella produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura e delle foreste.
2. Il programma privilegia le tecnologie che perseguono il pieno uso delle risorse nel rispetto dell'ambiente e della salute degli operatori e dei consumatori.
3. Il programma, che costituisce articolazione del programma regionale di sviluppo previsto dall'art. 3 della LR 27 febbraio 1984, n. 6, comprende attività di studio, ricerca e sperimentazione, nonchè attività dimostrative, pilota e di servizio per la diffusione dei risultati.
4. Il programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per la ricerca agricola, e viene attuato attraverso piani - stralcio annuali.
5. Ai fini della redazione del piano - stralcio annuale i soggetti interessati devono presentare, entro il 30 novembre dell'anno precedente, i progetti relativi. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva, entro il 31 marzo di ciascun anno, il piano - stralcio annuale. Con le medesime modalità sono approvate eventuali variazioni ed integrazioni al predetto piano.

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