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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1988, n. 19

RICERCA E INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 20 maggio 1988

Art. 3
Soggetti attuatori
1. La Regione realizza il programma di cui all'art. 1 avvalendosi, in via prioritaria, per le attività di organizzazione della domanda di ricerca, per la progettazione degli interventi e per l'organizzazione della loro attuazione nonchè per la diffusione dei risultati, di Enti organizzatori di ricerca e in particolare di:
a) Centro ricerche produzioni animali (CRPA);
b) Ente per gli studi e l'assistenza viticola ed enologica (ESAVE);
c) Ente per la ricerca, la sperimentazione e la divulgazione in ortofrutticoltura, floricoltura e sementi( ERSO).
2. Per la progettazione e il coordinamento delle prove sperimentali di campo e per la divulgazione dei loro risultati, la Regione si avvale del Consorzio emiliano - romagnolo aziende sperimentali (CERAS).
3. Le ricerche previste dal programma sono attuate, in via prioritaria, dalle Università, dagli Istituti sperimentali del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e dagli Istituti e Centri del Consiglio nazionale delle ricerche, operanti in Emilia - Romagna; le prove sperimentali di campo sono attuate in via prioritaria dalle aziende agricole sperimentali aderenti al CERAS.
4. Il rapporto della Regione con gli enti, con le istituzioni di ricerca, di cui ai commi precedenti, e con altri soggetti che realizzano le attività previste dal programma, è regolato da apposite convenzioni, alle quali non si applicano le disposizioni della LR 12 dicembre 1985, n. 27.

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