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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1988, n. 19

RICERCA E INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 20 maggio 1988

Art. 4
Criteri e modalità di finanziamento
1. Il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione comprende le fasi di organizzazione e di diffusione dei risultati ivi comprese le spese generali. Al fine della determinazione della spesa ritenuta ammissibile, il competente Servizio regionale svolge una istruttoria tecnica per verificare la congruità delle proposte in ordine al programma generale e al piano - stralcio, nonchè la congruità delle spese relative alle singole fasi.
2. L'erogazione dei finanziamenti avverrà in due soluzioni:
a) acconto, pari al 70% della spesa ammessa a contributo, ed avvenuta approvazione del piano - stralcio annuale;
b) saldo, pari al rimanente 30%, a presentazione di una relazione sull'attività svolta e sui risultati, intermedi o finali conseguiti nonchè di un rendiconto finanziario. L'erogazione del saldo è subordinata alla verifica, da parte del competente Servizio regionale, della corrispondenza dell'attività svolta con quella ammessa.
3. A favore di enti, organizzazioni, aziende singole ed associate, cooperative che ne facciano richiesta, per la realizzazione di impianti dimostrativi, di impianti pilota o di attività di servizio e che concorrono alla realizzazione dei programmi di ricerca e sperimentazione, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può concedere contributi in conto capitale fino alla copertura del 70% della spesa ritenuta ammissibile con le modalità indicate al primo comma. La Giunta regionale, inoltre, può finanziare opere ed attrezzature per il potenziamento delle aziende agricole sperimentali aderenti al CERAS o di laboratori regionali per la ricerca agricola fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile. In tutti i casi la spesa ritenuta ammissibile è determinata sulla base di una istruttoria del competente Servizio regionale come indicato al primo comma.

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