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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1988, n. 19

RICERCA E INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 20 maggio 1988

Art. 8
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con la istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio, ai sensi dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. Alle spese per il funzionamento del Comitato consultivo regionale per la ricerca agricola di cui all'art. 2 della presente legge, si fa fronte con fondi stanziati al capitolo 10050 della parte spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1988 e con i fondi che verranno stanziati annualmente sui corrispondenti capitoli nei bilanci per gli esercizi successivi.

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