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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1988, n. 19

RICERCA E INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 20 maggio 1988

INDICE

Art. 1 - Programma di inteventi per la ricerca e l'innovazione in agricoltura
Art. 2 - Comitato consultivo regionale per la ricerca agricola
Art. 3 - Soggetti attuatori
Art. 4 - Criteri e modalità di finanziamento
Art. 5 Finanziamento dell'attività delle aziende agricole sperimentali aderenti al Consorzio emiliano - romagnolo aziende sperimentali (CERAS)
Art. 6 - Aziende agricole sottoposte al controllo e alla vigilanza regionale
Art. 8 - Norma finanziaria
Art. 9 - Norma speciale
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Programma di inteventi per la ricerca e l'innovazione in agricoltura
1. La Regione, nell'ambito delle competenze fissate dal DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, adotta un programma poliennale di interventi finalizzati allo sviluppo e all'utilizzazione delle conoscenze scientifiche per la messa a punto di nuove tecnologie nella produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura e delle foreste.
2. Il programma privilegia le tecnologie che perseguono il pieno uso delle risorse nel rispetto dell'ambiente e della salute degli operatori e dei consumatori.
3. Il programma, che costituisce articolazione del programma regionale di sviluppo previsto dall'art. 3 della LR 27 febbraio 1984, n. 6, comprende attività di studio, ricerca e sperimentazione, nonchè attività dimostrative, pilota e di servizio per la diffusione dei risultati.
4. Il programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per la ricerca agricola, e viene attuato attraverso piani - stralcio annuali.
5. Ai fini della redazione del piano - stralcio annuale i soggetti interessati devono presentare, entro il 30 novembre dell'anno precedente, i progetti relativi. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva, entro il 31 marzo di ciascun anno, il piano - stralcio annuale. Con le medesime modalità sono approvate eventuali variazioni ed integrazioni al predetto piano.
Art. 2
Comitato consultivo regionale per la ricerca agricola
1. E' istituito il Comitato consultivo regionale per la ricerca agricola. Esso ha i seguenti compiti:
a) formulare al Consiglio regionale proposte per il programma poliennale degli interventi per la ricerca e l'innovazione in agricoltura di cui all'art. 1;
b) coadiuvare la Giunta regionale nell'elaborazione dei piani - stralcio annuali verificando con apposito parere che le attività proposte al finanziamento regionale da parte del servizio competente attuino le linee del programma poliennale.
2. Il Comitato è composto da:
- Assessore all'Agricoltura e alimentazione o suo delegato, che lo presiede;
- Assessore alla Scuola, cultura, sport e tempo libero o suo delegato;
- Assessore all'Ambiente e difesa del suolo o suo delegato;
- Assessore alla Formazione professionale o suo delegato;
- un rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e foreste;
- un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- sei membri scelti tra i rappresentanti segnalati dalle Associazioni tra produttori agricoli;
- tre membri scelti tra i rappresentanti segnalati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore agricolo;
- tre membri scelti tra i rappresentanti segnalati dalle Organizzazioni cooperative agricole;
- tre membri scelti tra i rappresentanti segnalati dalle Organizzazioni professionali agricole;
- un rappresentante dell'Ente regionale di sviluppo agricolo (ERSA);
- un rappresentante del Centro ricerche produzioni animali (CRPA) di Reggio Emilia;
- un rappresentante del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);
- un rappresentante dell'Ente per la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione in ortofrutticoltura, floricoltura e sementi (ERSO) - Cesena;
- un rappresentante dell'Ente per gli studi e l'assistenza viticola ed enologica (ESAVE) di Faenza;
- due rappresentanti degli Istituti sperimentali del Ministero dell'Agricoltura e foreste operanti in regione;
- tre rappresentanti dell'Università degli studi di Bologna;
- Facoltà di Agraria - di cui uno del corso di laurea in Scienze delle produzioni animali di Reggio Emilia;
- due rappresentanti dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano - Facoltà di Agraria di Piacenza;
- un rappresentante dell'Università degli studi di Bologna;
- Facoltà di Medicina veterinaria;
- un rappresentante dell'Università degli studi di Parma;
- Facoltà di Medicina veterinaria;
- un rappresentante dell'Università degli studi di Modena;
- un rappresentante dell'Università degli studi di Ferrara;
- un rappresentante del Consorzio emiliano - romagnolo aziende sperimentali;
- un rappresentante dell'Azienda regionale delle foreste;
- un rappresentante del Consorzio di bonifica di II grado per il Canale emiliano - romagnolo.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle segnalazioni effettuate dagli enti ed organismi interessati e dura in carica cinque anni.
4. Svolge le funzioni di segretario un collaboratore regionale designato dal Presidente del Comitato.
5. Entro tre mesi dalla data di costituzione, il Comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento.
6. Ai componenti del Comitato spettano i compensi previsti dalla LR 18 marzo 1985, n. 8.
Art. 3
Soggetti attuatori
1. La Regione realizza il programma di cui all'art. 1 avvalendosi, in via prioritaria, per le attività di organizzazione della domanda di ricerca, per la progettazione degli interventi e per l'organizzazione della loro attuazione nonchè per la diffusione dei risultati, di Enti organizzatori di ricerca e in particolare di:
a) Centro ricerche produzioni animali (CRPA);
b) Ente per gli studi e l'assistenza viticola ed enologica (ESAVE);
c) Ente per la ricerca, la sperimentazione e la divulgazione in ortofrutticoltura, floricoltura e sementi( ERSO).
2. Per la progettazione e il coordinamento delle prove sperimentali di campo e per la divulgazione dei loro risultati, la Regione si avvale del Consorzio emiliano - romagnolo aziende sperimentali (CERAS).
3. Le ricerche previste dal programma sono attuate, in via prioritaria, dalle Università, dagli Istituti sperimentali del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e dagli Istituti e Centri del Consiglio nazionale delle ricerche, operanti in Emilia - Romagna; le prove sperimentali di campo sono attuate in via prioritaria dalle aziende agricole sperimentali aderenti al CERAS.
4. Il rapporto della Regione con gli enti, con le istituzioni di ricerca, di cui ai commi precedenti, e con altri soggetti che realizzano le attività previste dal programma, è regolato da apposite convenzioni, alle quali non si applicano le disposizioni della LR 12 dicembre 1985, n. 27.
Art. 4
Criteri e modalità di finanziamento
1. Il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione comprende le fasi di organizzazione e di diffusione dei risultati ivi comprese le spese generali. Al fine della determinazione della spesa ritenuta ammissibile, il competente Servizio regionale svolge una istruttoria tecnica per verificare la congruità delle proposte in ordine al programma generale e al piano - stralcio, nonchè la congruità delle spese relative alle singole fasi.
2. L'erogazione dei finanziamenti avverrà in due soluzioni:
a) acconto, pari al 70% della spesa ammessa a contributo, ed avvenuta approvazione del piano - stralcio annuale;
b) saldo, pari al rimanente 30%, a presentazione di una relazione sull'attività svolta e sui risultati, intermedi o finali conseguiti nonchè di un rendiconto finanziario. L'erogazione del saldo è subordinata alla verifica, da parte del competente Servizio regionale, della corrispondenza dell'attività svolta con quella ammessa.
3. A favore di enti, organizzazioni, aziende singole ed associate, cooperative che ne facciano richiesta, per la realizzazione di impianti dimostrativi, di impianti pilota o di attività di servizio e che concorrono alla realizzazione dei programmi di ricerca e sperimentazione, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può concedere contributi in conto capitale fino alla copertura del 70% della spesa ritenuta ammissibile con le modalità indicate al primo comma. La Giunta regionale, inoltre, può finanziare opere ed attrezzature per il potenziamento delle aziende agricole sperimentali aderenti al CERAS o di laboratori regionali per la ricerca agricola fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile. In tutti i casi la spesa ritenuta ammissibile è determinata sulla base di una istruttoria del competente Servizio regionale come indicato al primo comma.
Art. 5
Finanziamento dell'attività delle aziende agricole sperimentali aderenti al Consorzio emiliano - romagnolo aziende sperimentali (CERAS)
1. L'erogazione dei finanziamenti spettanti, ai sensi dell'art. 4, alle aziende agricole sperimentali aderenti al Consorzio emiliano - romagnolo aziende sperimentali (CERAS), per le attività di sperimentazione ordinaria annuale previste dal piano - stralcio può essere effettuata dall'Ente regionale di sviluppo agricolo (ERSA), utilizzando i fondi annualmente assentiti dalla Regione ai sensi della lettera b) dell'art. 9 della LR 13 maggio 1977, n. 19.
2. L'ERSA, quale strumento operativo della Regione per l'attuazione di interventi previsti dalla programmazione regionale riferita al settore agricolo, svolge le necessarie azioni di supporto alle attività del CERAS costituendo apposite strutture organizzative nell'ambito del Servizio Sviluppo agricolo e delle produzioni istituito con l'art. 7 della LR 9 maggio 1980, n. 33.
Art. 6
Aziende agricole sottoposte al controllo e alla vigilanza regionale
1. La Giunta regionale può erogare contributi ordinari e straordinari, finalizzati al conseguimento delle finalità statutaria di sperimentazione agricola, ai sottoelencati enti morali, sottoposti ai sensi dell'art. 13 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, al controllo e alla vigilanza regionale:
a) Azienda agraria sperimentale "Mario Marani" - Ravenna;
b) Azienda agraria sperimentale "Vittorio Tadini" - Piacenza;
c) Fondazione "A. Bizzozero" - Parma.
Art. 7
1. Sono abrogati:
a) l'art. 7 della LR 14 maggio 1975, n. 31 " Provvidenze per la ristrutturazione e il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole pregiate e l'incremento della produzione bieticola";
b) l'art. 9 e l'art. 9 bis, introdotto con l'art. 12 della LR 3 novembre 1980, n. 51 " Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento", della LR 13 agosto 1973, n. 29 " Protenziamento delle strutture zootecniche";
c) la LR 4 novembre 1982, n. 49 " Istituzione del Comitato consultivo regionale per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e forestazione".
Art. 8
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con la istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio, ai sensi dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. Alle spese per il funzionamento del Comitato consultivo regionale per la ricerca agricola di cui all'art. 2 della presente legge, si fa fronte con fondi stanziati al capitolo 10050 della parte spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1988 e con i fondi che verranno stanziati annualmente sui corrispondenti capitoli nei bilanci per gli esercizi successivi.
Art. 9
Norma speciale
1. La Regione è autorizzata ad assumere a proprio carico, mediante l'erogazione di apposito contributo straordinario, l'onere relativo alle spese generali, di personale e di organizzazione afferenti l'attività sperimentale svolta negli anni 1985 e 1986 dalle Aziende sperimentali aderenti al CERAS L'erogazione di tale contributo, ammontante a complessive Lire 1.805.000.000, sarà effettuata mediante l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nel bilancio per l'esercizio finanziario 1988 che verrà dotato della necessaria disponibilità con apposita e specifica autorizzazione di spesa che verrà disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 16 maggio 1988

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