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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1988, n. 20

NUOVE NORME PER L'INDENNITA' DI PRESENZA NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO DEI MASSIMALI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI INFORTUNIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 20 maggio 1988

Art. 1
Computo dell'indennità a giornata di presenza
1. L'indennità a giornata di presenza di cui all'art. 3, primo comma, della LR 14 dicembre 1981, n. 46, nonchè la maggiorazione di cui al terzo comma del medesimo art. 3 della citata LR 46/ 81 sono liquidate forfettariamente su sedici presenze mensili per tutti i Consiglieri regionali indipendentemente dalle funzioni e dalle attività svolte, a norma di Statuto.
2. Per ogni assenza alle sedute del Consiglio, della Giunta, della Conferenza dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza deve essere operata una trattenuta sull'indennità a giornata di presenza e - se dovuta - sulla relativa maggiorazione, pari - rispettivamente - ad un sedicesimo dell'importo liquidato a norma del primo comma.
3. La trattenuta di cui al secondo comma deve essere operata anche per ogni assenza alle sedute della Commissione consiliare permanente di cui il Consigliere sia tenuto a far parte a norma dell'art. 13 del regolamento interno. Ogni gruppo indica nell'atto di designazione per ciascun Consigliere quale Commissione permanente sia da considerare la " Commissione d' obbligo" ai presenti fini. Il gruppo può indicare quale " Commissione d' obbligo", per tutta la durata dell'incarico, quella in cui il Consigliere sia dal presidente della Commissione nominato relatore in sua vece, ai sensi dell'art. 69, primo comma, del regolamento interno.
4. La trattenuta non deve essere operata quando il Consigliere abbia partecipato ad una seduta - in tutto o in parte contemporanea - del Consiglio, della Giunta, della Conferenza dei Capigruppo, dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione consiliare d' obbligo di cui al terzo comma. Non deve parimenti essere operata quando il Consigliere abbia partecipato, anche ai sensi dell'art. 20, secondo comma, dello Statuto, alla seduta - in tutto o in parte contemporanea - di altra Commissione consiliare.

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