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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1988, n. 20

NUOVE NORME PER L'INDENNITA' DI PRESENZA NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO DEI MASSIMALI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI INFORTUNIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 20 maggio 1988

Art. 2
Adeguamento dei massimali dell'assicurazione contro i rischi di infortunio dei Consiglieri regionali in carica
1.
Il secondo comma dell'art. 1 della L. R. 23 gennaio 1973, n. 9, come modificato dall'art. 47 della L. R. 6 settembre 1982, n. 44, è così sostituito:
"Il contratto di assicurazione a favore dei Consiglieri in carica è cumulativo e non può prevedere indennità superiori ai seguenti massimali:
Lire 300.000.000 in caso di morte;
Lire 350.000.000 in caso di invalidità permanente;
Lire 100.000 di diaria in caso di invalidità temporanea ".
2. Il terzo comma dell'art. 1 della LR 23 gennaio 1973, n. 9, è soppresso.

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