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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1988, n. 20

NUOVE NORME PER L'INDENNITA' DI PRESENZA NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO DEI MASSIMALI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI INFORTUNIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 20 maggio 1988

Art. 3
Norma finale
1. Le regole per il computo dell'indennità a giornata di presenza di cui all'art. 1 si applicano a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
2. L'aggiornamento dei massimali dell'assicurazione contro i rischi di infortunio previsto dall'art. 2 è consentito a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

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