Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1988, n. 20

NUOVE NORME PER L'INDENNITA' DI PRESENZA NONCHE' PER L'ADEGUAMENTO DEI MASSIMALI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI INFORTUNIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 20 maggio 1988

INDICE

Art. 1 - Computo dell'indennità a giornata di presenza
Art. 2 - Adeguamento dei massimali dell'assicurazione contro i rischi di infortunio dei Consiglieri regionali in carica
Art. 3 - Norma finale
Art. 4 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Computo dell'indennità a giornata di presenza
1. L'indennità a giornata di presenza di cui all'art. 3, primo comma, della LR 14 dicembre 1981, n. 46, nonchè la maggiorazione di cui al terzo comma del medesimo art. 3 della citata LR 46/ 81 sono liquidate forfettariamente su sedici presenze mensili per tutti i Consiglieri regionali indipendentemente dalle funzioni e dalle attività svolte, a norma di Statuto.
2. Per ogni assenza alle sedute del Consiglio, della Giunta, della Conferenza dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza deve essere operata una trattenuta sull'indennità a giornata di presenza e - se dovuta - sulla relativa maggiorazione, pari - rispettivamente - ad un sedicesimo dell'importo liquidato a norma del primo comma.
3. La trattenuta di cui al secondo comma deve essere operata anche per ogni assenza alle sedute della Commissione consiliare permanente di cui il Consigliere sia tenuto a far parte a norma dell'art. 13 del regolamento interno. Ogni gruppo indica nell'atto di designazione per ciascun Consigliere quale Commissione permanente sia da considerare la " Commissione d' obbligo" ai presenti fini. Il gruppo può indicare quale " Commissione d' obbligo", per tutta la durata dell'incarico, quella in cui il Consigliere sia dal presidente della Commissione nominato relatore in sua vece, ai sensi dell'art. 69, primo comma, del regolamento interno.
4. La trattenuta non deve essere operata quando il Consigliere abbia partecipato ad una seduta - in tutto o in parte contemporanea - del Consiglio, della Giunta, della Conferenza dei Capigruppo, dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione consiliare d' obbligo di cui al terzo comma. Non deve parimenti essere operata quando il Consigliere abbia partecipato, anche ai sensi dell'art. 20, secondo comma, dello Statuto, alla seduta - in tutto o in parte contemporanea - di altra Commissione consiliare.
Art. 2
Adeguamento dei massimali dell'assicurazione contro i rischi di infortunio dei Consiglieri regionali in carica
1.
Il secondo comma dell'art. 1 della L. R. 23 gennaio 1973, n. 9, come modificato dall'art. 47 della L. R. 6 settembre 1982, n. 44, è così sostituito:
"Il contratto di assicurazione a favore dei Consiglieri in carica è cumulativo e non può prevedere indennità superiori ai seguenti massimali:
Lire 300.000.000 in caso di morte;
Lire 350.000.000 in caso di invalidità permanente;
Lire 100.000 di diaria in caso di invalidità temporanea ".
2. Il terzo comma dell'art. 1 della LR 23 gennaio 1973, n. 9, è soppresso.
Art. 3
Norma finale
1. Le regole per il computo dell'indennità a giornata di presenza di cui all'art. 1 si applicano a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
2. L'aggiornamento dei massimali dell'assicurazione contro i rischi di infortunio previsto dall'art. 2 è consentito a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, previsti per l'anno 1988 in Lire 50.000.000 si fa fronte con i fondi stanziati al cap. 00100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1988, che presenta la necessaria disponibilità.
2. Per gli esercizi successivi al 1988 sarà la legge di bilancio a stabilire per ciascun anno l'entità della relativa spesa, ai sensi del primo comma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 16 maggio 1988

Espandi Indice