Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. 23

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI COLLEGAMENTI FERROVIARI, STRADALI E IDROVIARI CON IL PORTO DI RAVENNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 8 giugno 1988

Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a dare esecuzione mediante specifiche convenzioni al protocollo di intesa fra la Regione e i Ministeri dei trasporti, dei Lavori pubblici e della Marina mercantile, l'Ente Ferrovie dello Stato, l'Azienda nazionale autonoma delle strade, la Provincia di Ravenna e il Comune di Ravenna, avente lo scopo di affrontare in modo integrato i problemi di collegamento del porto di Ravenna con le aree interessate ai relativi traffici. Detto protocollo, che per i fini di conoscenza è allegato alla presente legge, è stato approvato dal Consiglio regionale con atto n. 1289 in data 7 aprile 1987.
2. Per l'attuazione delle convenzioni di cui al precedente comma, che saranno approvate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a spendere, nel quadro delle iniziative regolate in via generale dagli articoli 1 e 2 della L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, l'importo di Lire 1. 800.000.000 per la elaborazione del programma di studio e di interventi nei settori ferroviario, stradale e in quello della navigazione interna, comprendente la progettazione delle opere previste.

Espandi Indice