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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. 23

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI COLLEGAMENTI FERROVIARI, STRADALI E IDROVIARI CON IL PORTO DI RAVENNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 8 giugno 1988

Art. 2
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 1.800.000.000 per l'esercizio 1988, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al capitolo 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9, Legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno). Spese di investimento di sviluppo" del bilancio per l'esercizio 1988, secondo l'esatta destinazione recata dalla voce n. 5 dell'elenco n. 5 allegato al testo della legge di bilancio approvato dal Consiglio regionale in data 17 marzo 1988, attualmente all'esame degli organi di controllo, e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio stesso dopo l'entrata in vigore della relativa legge regionale.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1988, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio e della presente legge ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, terzo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, nel rispetto delle specificazioni previste dal terzo comma dell'art. 26 della citata L.R. 6 luglio 1977, n. 31, di contabilità regionale.
3. A successive necessità di integrazione dei finanziamenti disposti dalla presente legge l'Amministrazione regionale farà fronte con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa che verranno stabilite in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 di contabilità.

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