LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. 23
INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI COLLEGAMENTI FERROVIARI, STRADALI E IDROVIARI CON IL PORTO DI RAVENNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 8 giugno 1988
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 Cost. e dell'art. 44 St. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.