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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. 23

INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI COLLEGAMENTI FERROVIARI, STRADALI E IDROVIARI CON IL PORTO DI RAVENNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 dell' 8 giugno 1988

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a dare esecuzione mediante specifiche convenzioni al protocollo di intesa fra la Regione e i Ministeri dei trasporti, dei Lavori pubblici e della Marina mercantile, l'Ente Ferrovie dello Stato, l'Azienda nazionale autonoma delle strade, la Provincia di Ravenna e il Comune di Ravenna, avente lo scopo di affrontare in modo integrato i problemi di collegamento del porto di Ravenna con le aree interessate ai relativi traffici. Detto protocollo, che per i fini di conoscenza è allegato alla presente legge, è stato approvato dal Consiglio regionale con atto n. 1289 in data 7 aprile 1987.
2. Per l'attuazione delle convenzioni di cui al precedente comma, che saranno approvate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a spendere, nel quadro delle iniziative regolate in via generale dagli articoli 1 e 2 della L.R. 24 febbraio 1987, n. 6, l'importo di Lire 1. 800.000.000 per la elaborazione del programma di studio e di interventi nei settori ferroviario, stradale e in quello della navigazione interna, comprendente la progettazione delle opere previste.
Art. 2
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 1.800.000.000 per l'esercizio 1988, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al capitolo 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9, Legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno). Spese di investimento di sviluppo" del bilancio per l'esercizio 1988, secondo l'esatta destinazione recata dalla voce n. 5 dell'elenco n. 5 allegato al testo della legge di bilancio approvato dal Consiglio regionale in data 17 marzo 1988, attualmente all'esame degli organi di controllo, e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio stesso dopo l'entrata in vigore della relativa legge regionale.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1988, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio e della presente legge ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, terzo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, nel rispetto delle specificazioni previste dal terzo comma dell'art. 26 della citata L.R. 6 luglio 1977, n. 31, di contabilità regionale.
3. A successive necessità di integrazione dei finanziamenti disposti dalla presente legge l'Amministrazione regionale farà fronte con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa che verranno stabilite in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 di contabilità.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 Cost. Sito esterno e dell'art. 44 St. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 4 giugno 1988

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