LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 25
PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'AIDS
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 21 giugno 1988
Art. 3(1)
Commissione consultiva tecnico-scientifica
1. Presso la Giunta regionale è istituita una Commissione regionale di consulenza tecnico-scientifica, con il compito di assistere la Giunta nel perseguimento delle finalità della presente legge.
2. La Commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale, resta in carica due anni ed i membri che la compongono possono essere nuovamente nominati. Essa è presieduta dall'Assessore regionale alla Sanità o da un suo delegato ed è composta da:
- un esperto di igiene
- un esperto di epidemiologia
- un esperto di organizzazione e direzione sanitaria ospedaliera
- quattro esperti in malattie infettive
- un esperto in microbiologia e virologia
- un esperto in immunologia clinica
- uno psicologo
- un neuropsichiatra
- un primario di laboratorio ospedaliero
- un dirigente di centro emotrasfusionale
- un dirigente del settore per il coordinamento degli interventi per la tutela della salute dei tossicodipendenti (CTST).
3. La Commissione può costituire al suo interno gruppi di lavoro, per settori o compiti specifici, eventualmente integrati da altri esperti nominati con decreto dal Presidente della Giunta regionale.
4. La Commissione collabora alla predisposizione della relazione tecnica prevista dal successivo art. 7.
5. Ai componenti la Commissione e agli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro spettano i compensi e i rimborsi previsti dalle vigenti disposizioni regionali di legge.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.