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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 25

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'AIDS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 21 giugno 1988

Art. 5
Accertamenti sul sangue destinato alla trasfusione
1. In conformità del decreto ministeriale 15 gennaio 1988, n. 14, ogni unità di sangue destinata alla trasfusione ovvero alla produzione di emocomponenti o plasmaderivati deve essere sottoposta ad accertamenti di laboratorio per escludere infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) nel donatore.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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