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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 25

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'AIDS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 21 giugno 1988

Art. 6
Laboratori e istituzioni private impegnate nella diagnosi eziologica delle infezioni da HIV
1. I laboratori privati e le istituzioni di cui all'art. 43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno - ivi comprese le case di cura - già funzionanti, potranno eseguire ricerche sierologiche o di altro tipo intese alla diagnosi eziologica delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e virus correlati soltanto in seguito ad autorizzazione da rilasciarsi a norma dell'art. 5 della L.R. 1 aprile 1985, n. 10 e con l'osservanza di quanto stabilito ai commi seguenti.
2. I laboratori privati e le istituzioni specificamente autorizzati ai sensi del comma 1, saranno sottoposti ai controlli di qualità interlaboratorio organizzati dalla Regione
- tramite il centro di riferimento regionale di cui all'art. 4
- nei riguardi di tutti i laboratori, pubblici e privati, che effettuano la diagnosi di infezione concernente la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e le sindromi correlate.
3. Quando ripetuti controlli di qualità non diano esito soddisfacente, la Regione, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 della L.R. 10/85, propone al Sindaco i provvedimenti necessari, non esclusa la revoca dell'autorizzazione specifica di cui al comma 1.
4. La Commissione di cui al comma precedente, nel rilascio dei pareri concernenti le autorizzazioni e i provvedimenti contemplati nel presente articolo, è integrata dal direttore del Centro regionale di riferimento indicato all'art. 4.
5. I laboratori autorizzati ai sensi del comma 1 forniscono alle competenti strutture del Servizio sanitario nazionale i dati concernenti le positività rilevate per virus HIV, a fini di epidemiologia statistica.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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