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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 25

PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'AIDS

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 21 giugno 1988

Art. 7
Relazione della Giunta al Consiglio regionale
1. La Giunta presenterà annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'evoluzione della malattia e sulla efficacia degli interventi adottati per combatterla e prevenirla.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.

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