LEGGE REGIONALE 16 giugno 1988, n. 25
PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'AIDS
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 21 giugno 1988
Art. 8
Provvedimenti di attuazione e fondi di finanziamento
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad assumere i provvedimenti di attuazione dei programmi contemplati dalla presente legge, nei quali saranno altresì previsti gli oneri finanziari conseguenti.
2. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al precedente comma si fa fronte con le assegnazioni disposte a favore della Regione dal CIPE sul Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'art. 51 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 , con le assegnazioni disposte a favore della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 5 del D.L. 8 febbraio 1988, n. 27 convertito con Legge 8 aprile 1988, n. 109 nonché con i fondi previsti dalla L.R. 12 febbraio 1985, n. 2.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo ossia a partire da 25 aprile 2009.